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Il testo prevede, tra l’altro: classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile, di rilievo locale, regionale e nazionale; durata dello stato di emergenza nazionale di 12+12 mesi; definizione degli ambiti di intervento della protezione civile, con esclusione di interventi e opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile.

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di D.Lgs sul riordino della normativa in materia di protezione civile: esame in Parlamento

1 Dicembre 2017
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E’ all’attenzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Territorio e Ambiente del Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante “Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30“ (Atto n. 479, Relatori, alla Camera, l’On. Raffaella Mariani, al Senato, i Sen. Stefano Collina e Massimo Caleo, tutti del Gruppo PD).
Lo Schema è predisposto in attuazione della legge n. 30/ 2017, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” che ha delegato il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.
Il testo si compone di 50 articoli suddivisi in VII capi relativi a: finalità, attività e composizione del servizio nazionale di protezione civile; organizzazione del servizio nazionale di protezione civile; attività per la previsione e prevenzione dei rischi; gestione delle emergenze di rilievo nazionale; partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile; misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile; norme transitorie e finali. Tra gli ambiti di intervento previsti:
 
–separazione della funzione di indirizzo politico dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse strutture territoriali e nazionali, con specifico inquadramento dei rispettive limiti e ambiti di azione e di responsabilità;
 
–precisazione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale circoscritti agli eventi aventi specifico rilievo ai fini di protezione civile e articolati sulla base dei parametri di intensità o estensione degli eventi e della modalità di organizzazione della risposta operativa.
In particolare, viene espressamente previsto che non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare ìl proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti;
 
– classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile, che vengono distinti in:
1. emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in fonna coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
2. emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
3.emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
 
–disciplina dello stato di emergenza di rilievo nazionale con la previsione, tra l’altro, che la dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti attualmente;
–definizione dell’ordinanza di protezione civile quale strumento per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti;
 
–ripartizione delle risorse finanziarie in tre fondi: fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale);
 
–riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;
 
–focalizzazione sull’azione di pianificazione in materia di protezione civile, disciplinata anche ai fini delle modalità di verifica periodica e costante aggiornamento, in particolare per quanto concerne l’individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l’effettivo svolgimento delle attività di protezione civile;
 
–sistematizzazione delle disposizioni che regolano l’impiego delle contabilità speciali;
 
–disciplina generale delle attività volte al superamento dello stato di emergenza, con il riordino dei meccanismi e degli strumenti attualmente esistenti.
 
 
Le Commissioni parlamentari dovranno rendere il parere al Governo entro il 1° gennaio 2018, successivamente lo Schema tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
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