Le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera dei Deputati e la Commissione Agricoltura del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di Dlgs per la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’art. 5 della L. 154/2016 in materia di semplificazione e razionalizzazione dei settori agricolo e agroalimentare (Atto n. 485), Relatori, alla Camera, l’On. Enrico Borghi e l’On. Giorgio Zanin del Gruppo PD, al Senato il Sen. Roberto Formigoni del Gruppo (AP-CpE-NCD)), rendendo al Governo due pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 gennaio u.s.).
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati si evidenziano le seguenti condizioni:
-provveda il Governo a modificare l’articolo 7 comma 1 che definisce le attività di gestione forestale, sostituendo le parole: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica» con le seguenti: «le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica»;
– provveda il Governo, ad integrare la disposizione di cui all’articolo 7, comma 6, primo periodo (che prevede che le regioni e le province autonome individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni) stabilendo che, per l’affidamento dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, si possa procedere anche mediante affidamento ad enti delegati per la gestione forestale;
– provveda il Governo, all’articolo 8, comma 2 che detta la disciplina in ordine al divieto di trasformazione del bosco, ad affiancare al ripristino delle attività agricole tradizionali la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezioni dei boschi dagli incendi;
– provveda il Governo ad integrare la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4 – che elenca le opere e i servizi attraverso cui è possibile realizzare le compensazioni di cui al comma 3 per la trasformazione del bosco non determinante un danno o un danno ambientale – inserendovi il riferimento all’ambito urbano («a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano»);
– provveda il Governo, all’articolo 10 che detta misure in materia di promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, a confermare la specialità della disciplina di cui all’art. 17 della L. 97/1994, all’art. 15 del DLgs 228/2001 ed al c. 134 dell’art. 2 della L. 244/2007 che individua delle soglie entro le quali è possibile per la Pubblica Amministrazione affidare direttamente ai soggetti con sede in zone montane e rurali l’esecuzione di lavori e servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
– provveda il Governo, all’articolo 10, comma 2, a specificare ulteriormente l’articolazione degli elenchi o albi per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche, prevedendo, in particolare, una strutturazione articolata sulla base della diversa natura giuridica delle imprese interessate allo svolgimento delle attività forestali e prevedendo, in considerazione della peculiarità loro riconosciuta dall’ordinamento, una specifica evidenza per la categoria delle imprese agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile;
– provveda il Governo, all’articolo 10, comma 4, (che stabilisce che le regioni e le province autonome dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati comunque individuati mediante procedura ad evidenza pubblica) a sostituire le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»; a modificare la formulazione del comma, al fine di chiarire se le procedure ivi previste sono riferite a tutte le categorie richiamate o solo agli «altri soggetti pubblici o privati»; ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche la partecipazione di imprese iscritte agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione»;
– provveda il Governo a sostituire il comma 6 dell’articolo 10 con il seguente: «6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idrauliche-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del MIPAAF, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni per l’equiparazione di cui al presente comma»;
– provveda il Governo, all’articolo 12, comma 1, ad escludere i terreni incolti dall’ambito di intervento del comma 1, includendovi invece le eventuali edificazioni in stato di abbandono; a limitare a imprese, consorzi e cooperative l’affidamento della gestione dei terreni interessati di cui al comma 3, ed a sostituire, al medesimo comma, le parole: «mediante procedura ad evidenza pubblica» con le seguenti: «conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici»;
e le seguenti osservazioni:
– valuti il Governo la possibilità, al fine di assicurare un più coerente collegamento tra le politiche nazionali forestali e le politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di clima ed energia, di istituire presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo permanente «foreste e clima», cui partecipino anche i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico;
– valuti il Governo, all’articolo 6, comma 1, l’opportunità di chiarire che, in sede di definizione della Strategia forestale nazionale, il territorio medesimo è articolato in specifiche zone o compartimenti, distinti sulla base della destinazione prevalente.
Nel parere reso al Senato si evidenzia la seguente condizione:
provveda il Governo a modificare il comma 6 dell’articolo 10 (che stabilisce che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli), sostituendo le parole: “in via esclusiva” con le seguenti “in via principale”;
e la seguente osservazione:
si rappresenta l’opportunità di meglio definire l’ambito delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui all’articolo 5, quanto alla tipologia di colture e agli interventi consentiti.
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.