Fruibili in compensazione tramite F24 le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese situate nei Comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 300725 del 21 dicembre 2017, che ha fornito le modalità operative tramite cui fruire delle agevolazioni (esenzioni fiscali) previste per le imprese nelle zone del “cratere”.
Tali agevolazioni, in sostanza, potranno essere utilizzate mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24.
Si ricorda che la zona franca urbana nei comuni del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 è stata istituita dall’art. 46 del Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modifiche nella legge n. 96/2017.
Ai sensi di tale disposizione a favore delle imprese con sede principale o unità locale all’interno del “cratere”, già esistenti o neo costituite entro il 31 dicembre 2017, che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato (almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al fatturato delle medesime mensilità del 2015) sono previste, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, una serie di esenzioni[1].
A tal riguardo, con la Risoluzione n.160/E del 21 dicembre 2017, è stato precisato che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente on line, edè stato fornito il seguente codice tributo:
- “Z148 – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”.
Per quanto riguarda la compilazione è stato precisato che il codice, deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Il provvedimento del 21 dicembre 2017 prevede, inoltre, specifici controlli automatizzati da parte dell’AdE. Nel caso in cui, infatti, l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato.
Tale scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
[1]Si tratta in particolare delle esenzioni:
– dall’IRES e dall’IRPEF, del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro;
– dall’IRAP del valore della produzione derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca, nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;
– dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
– dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Cfr. sul punto ANCE “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” – ID n. 29123 del 27 giugno 2017.
31001-Risoluzione n.160-E del 21 dicembre 2017.pdfApri
31001-Provvedimento n. 300725 del 21 dicembre 2017.pdfApri