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L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in tema di iperammortamento

Archivio, Fiscalità e incentivi

Iperammortamento – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1 Febbraio 2018
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I beni ordinati nel 2017 e consegnati nel 2018 fruiscono del c.d. “iperammortamento”, anche se entro il 31 dicembre 2017 non è stato pagato l’acconto del 20%.
 
Questo è uno dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha anticipato in tema di iperammortamento, in occasione di un incontro programmato con la stampa specializzata (“Telefisco 2018”, 1º febbraio 2018).
 
Sul tema, si ricorda che la legge n.205/2017[1] (legge di Bilancio 2018) ha previsto, tra le altre, la proroga per il 2018 dell’agevolazione fiscale, c.d. superammortamento, che consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%) in più del costo d’acquistodei beni strumentali nuovi[2].
 
Ha, altresì, prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante per gli investimenti in chiave “industria 4.0”, secondo la quale per l’acquisto di determinati beni materiali digitali la percentuale d’ammortamento è pari al 250% (in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del costo d’acquisto).
 
Allo stesso modo, è stato prorogato l’ammortamento al 140% anche per specifici beni immateriali strumentali acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”[3].
 
In tema di iperammortamento, inoltre, è stata introdotta la previsione[4] secondo la quale, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, come originariamente determinate purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

     

La legge di Bilancio per il 2018 ha, inoltre, previsto che nell’ipotesi in cui, il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le condizioni sopra ricordate, la fruizione del beneficio dell’iperammortamento prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
 
L’Agenzia delle Entrate interviene, altresì, su una serie di questioni inerenti la disciplina dell’iperammortamento, chiarendo, diversi aspetti tra i quali si segnala:
  • l’impossibilità di sostituire i bene immateriali di cui alla Tabella B della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), in quanto il dettato normativo circoscrive la possibilità “ai soli effetti” della disciplina dell’iperammortamento;
  •  la possibilità di sostituire il bene oggetto di iperammortamento anche con riferimento ai beni acquistati nel biennio 2016-2017 e sostituiti a partire dal 2018;
  • il riconoscimento dell’agevolazione per l’anno 2018 (o per il 2019 se l’acconto è versato entro il 31 dicembre 2018), anche alle imprese che abbiano ordinato il bene e ricevuto la relativa accettazione dal fornitore nel 2017, senza però aver pagato l’acconto del 20% dovuto entro il 31 dicembre 2017[5];
 
L’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, precisa che il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017[6]) è da intendersi connesso, non al bene oggetto di iperammortamento, ma al soggetto che ne beneficia.

 


[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – ID N. 31242 del 26 gennaio 2018.
[2] Sono esclusi dall’applicazione dell’agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto (art. 164, co. 1 DPR 917/1986) con eccezione degli autocarri. Le nuove disposizioni sul super ammortamento non si applicano neppure agli investimenti che si avvalgono della proroga dell’agevolazione disposta dalla legge di bilancio 2017.
[3] A tal riguardo si segnala che è stato modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell’iperammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All’elenco, infatti, sono state aggiunte le seguenti voci: – sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; – software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
[4] Art.1, co.35, legge n.205/2017.
[5] Tale acconto era infatti necessario per maturare il diritto all’agevolazione entro il 30 settembre 2018, cfr. art.1. co.9, legge n.232/17.
[6] Cfr. art. 1, co.10, legge n.232/17.

 

31347-chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate .pdfApri
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