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Inps: fornite le indicazioni operative per l'applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in relazione al versamento del contributo di licenziamento.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – Contributo di licenziamento – Incremento nell’ambito delle procedure di mobilità

9 Febbraio 2018
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Per opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Inps n. 594/18, con il quale l’Istituto previdenziale ha fornito un quadro di sintesi in relazione al contributo dovuto dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2 co. 31 della L. n. 92/12 ( Legge Fornero), per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di recente oggetto di importanti novità introdotte dalla L. n. 205/17 ( Legge di Bilancio 2018).

 

Al riguardo, si ricorda che la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della medesima NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

 

Tale previsione normativa, come sopra evidenziato, è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1 co. 137 ha disposto che, limitatamente ai datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della Cigs, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, l’aliquota percentuale pari al 41 per cento è innalzata all’82 per cento.

 

Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, contenuta nel secondo periodo del citato art. 1 co. 137, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018.

 

In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).

 

I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 co. 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

 

In tutte le altre ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, escluse dall’ambito di applicazione delle novità introdotte dall’art. 1 co. 137 della Legge di Bilancio 2018, tenuto conto che continua a trovare applicazione l’aliquota di finanziamento del 41 per cento, la contribuzione da versare è pari ad € 495,34. Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo è pari a € 1.486,02.

 

Per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens, la nota in oggetto fornisce le istruzioni operative ed i relativi “codici causale”, a cui si rimanda per una puntuale conoscenza, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento.
 

31462-Inps_messaggio 594 del 08-02-2018.pdfApri
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