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Determinati per l'anno 2018 il minimo retributivo giornaliero e tutti gli altri valori per il calcolo della contribuzione Inps.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps: limite minimo retribuzione giornaliera calcolo contribuzione previdenziale assistenziale 2018

8 Febbraio 2018
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Come noto, l’art. 1 del Decreto Legge n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che a tali trattamenti debbano essere commisurati i contributi versati anche dai datori di lavoro che non aderiscono, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva da essi disciplinata.

Al riguardo l’Inps, come ogni anno, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione giornaliera, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2018.

L’allegata circolare n. 13/18 ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per il 2017, è stato determinato nella misura dell’1,1%.

Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare, i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2018 sono stabiliti, relativamente all’industria, in € 133,34; € 40,29 e € 37,61, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio.

Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,20, ossia il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che dal 1° gennaio 2018 è pari ad € 507,42 mensili.

Per quanto concerne la prima fascia di retribuzione pensionabile che, dal 1° gennaio 2018, è stata determinata in € 46.630,00, l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92 dovrà essere effettuata sulla quota eccedente tale limite, che rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.886,00.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat, per l’anno 2018 è pari ad € 101.427,00.

Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, per l’anno 2018, è pari rispettivamente ad € 202,97 ed € 10.544,00.

Si segnala, infine, il successivo messaggio Inps n. 536/18, di cui si allega copia, che ricorda ai datori di lavoro che non hanno potuto applicare quanto contenuto nella circolare Inps n. 13/18, la possibilità di regolarizzare il periodo di gennaio 2018 entro il 16 aprile dello stesso anno, seguendo la procedura ivi contenuta.

Per conoscenza, si fornisce, unitamente alla nota in oggetto, la tabella relativa ai limiti di retribuzione giornaliera, da valere per il periodo di paga che decorre dal 1° gennaio 2018.
 

31432-Inps_Messaggio 536 del 05-02-2018.pdfApri

31432-Inps_Circ_13 del 26 gennaio 2018.pdfApri
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