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Inps: contribuzione indebitamente versata alla Gestione Separata trasferibile direttamente all'Ente previdenziale legittimamente senza aggravio di sanzioni per il professionista/collaboratore

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Inps – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione Separata Inps – Istruzioni operative

14 Marzo 2018
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Con l’allegata circolare n. 45/18, l’Inps ha fornito le istruzioni operative nel caso di contribuzione previdenziale indebitamente versata alla Gestione Separata, ossia ad un ente previdenziale pubblico che non sia realmente creditore.
 
A tal riguardo, richiamando le disposizioni contenute nell’art. 116, co. 20, L. n. 388/2000, l’Istituto previdenziale ha ricordato la possibilità di trasferimento della contribuzione erroneamente versata direttamente al legittimo Ente destinatario, senza necessariamente passare per il rimborso delle somme indebitamente versate.
 
La ratio di tale norma, ovviamente, è quella di favorire il debitore, evitandogli  l’onere di chiedere contestualmente un rimborso ed effettuare un pagamento della stessa natura, con l’aggravio di sanzioni, all’Ente previdenziale legittimato.
 
Tale possibilità è subordinata, altresì, alle condizioni che il contributo indebitamente versato sia certo, abbia natura previdenziale e che sussista la buona fede del creditore.
 
In riferimento alla nozione di Ente previdenziale, l’Inps conferma che tutti gli Enti assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico (elenco allegato), quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, rientrano nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000. Pertanto, sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’Inps e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa.
 
La nota in commento, inoltre, fornisce un quadro di sintesi, a cui si fa esplicito rinvio per un maggiore approfondimento, in merito agli obblighi contributivi dei professionisti verso la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, dei pensionati delle Casse professionali regolamentate e dei lavoratori parasubordinati.
 
Quanto agli obblighi dei professionisti verso la Gestione Separata, si tratta in particolare di coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
 
Da un punto di vista procedurale, l’Inps  ricorda che la domanda di trasferimento diretto della contribuzione può essere presentata, in modalità on-line, utilizzando il modello appositamente predisposto, dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza.
  
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata, ad eccezione di quella versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

31918-Circolare Inps n. 45 del 09-03-2018.pdfApri
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