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OK del Consiglio dell'UE all'introduzione della fatturazione elettronica tra privati in Italia. Atteso per i primi di maggio il Provvedimento attuativo

Archivio, Fiscalità e incentivi

Fatturazione elettronica tra privati: il Consiglio dell’UE autorizza l’Italia

27 Aprile 2018
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È stata riconosciuta all’Italia, da parte del Consiglio dell’UE, l’autorizzazione all’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati, secondo le previsioni della Legge di Bilancio 2018.
 
Il via libera all’estensione dell’utilizzo della fatturazione elettronica, anche ai rapporti tra privati, disposta dalla legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018), è stato sancito con la pubblicazione, il 19 aprile scorso, nella Gazzetta Ufficiale Europea, della Decisione n.593/2018 del Consiglio dell’UE.
 
Tale atto, segue alla richiesta di autorizzazione di deroga alla Direttiva 112/2006/CE (cd. Direttiva IVA), inviata dall’Italia alla Commissione Europea in data 27 settembre 2017, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva stessa.
 
Con questa norma, infatti, è stabilito che lo Stato Membro che intenda introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni contenute nella Direttiva Iva, al fine di evitare elusioni fiscali o semplificare la riscossione dell’imposta, debba inviare apposita domanda alla Commissione Europea, per ottenere una deliberazione unanime del Consiglio sulla questione[1].
 
Si evidenzia, in particolare che, nell’istanza presentata alla Commissione, l’Italia ha sottolineato come l’introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica potrebbe essere di aiuto nella lotta alla frode e all’evasione, per imprimere un impulso alla digitalizzazione e semplificare la riscossione delle imposte.
 
Come noto, la legge n. 205/2017 ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 2019[2]  la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, per le operazione cd. “B2B”, ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata)[3].
 
In particolare l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a:
  • cessioni di benzina e di gasolio;
  • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
A quest’ultimo riguardo, per quel che concerne in particolare l’espressione “filiera delle imprese”, la stessa legge di Bilancio 2018, offre una definizione di portata piuttosto ampia, che ricomprende: l’insieme dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità ai sensi della normativa di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, “che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
 
In merito all’esatta definizione di “filiera delle imprese”, e quindi all’effettiva portata dell’anticipo del nuovo obbligo, si rende necessario un chiarimento urgente che, si auspica, possa intervenire con il Provvedimento attuativo della disciplina sulla fatturazione elettronica, atteso per i primi giorni di maggio, nel rispetto del termine dei 60 giorni, fissato dallo “Statuto del Contribuente” [4] come lasso temporale massimo intercorrente tra l’emanazione della disposizione tributaria e la nuova scadenza da questa prevista.
 
Si ricorda, inoltre, che la legge di Bilancio 2018, stabilisce che, la fattura emessa con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge si considera “non emessa” e si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto[5].
 
L’ANCE, già in sede di iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio, ha evidenziato, presso tutte le competenti sedi istituzionali, che l’introduzione di questo nuovo obbligo, non accompagnato dall’eliminazione di meccanismi di contrasto alle frodi IVA, qual è lo “split payment”, avrebbe arrecato alle imprese solo un inutile aggravio degli adempimenti contabili ed amministrativi legati alla gestione delle commesse.
 
I due meccanismi, infatti, essendo entrambi deputati all’emersione del sommerso nel comparto dell’IVA, dovrebbero essere considerati sistemi alternativi di fatturazione delle operazioni, mentre si troveranno ad operare congiuntamente nell’esecuzione degli appalti pubblici, arrecando un danno alle imprese ed appesantendo senza incrementare proporzionalmente l’efficacia dei controlli.
 
Ciò nel presupposto che tale meccanismo desta le maggiori preoccupazioni al sistema produttivo, tenuto conto che comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità che l’ANCE ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno, mettendo seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità.

 


[1] La decisione del Consiglio dell’UE si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Qualora si ritenesse necessaria la proroga, l’Italia, congiuntamente alla domanda di proroga dovrà presentare alla Commissione una relazione che valuta la misura e la sua efficacia ai fini della lotta alla frode,  all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte.
[2] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 e ANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – ID N. 31242 del 26 gennaio 2018.
[3] Cfr. ANCE “Opzione per l’invio all’AdE dei dati delle fatture – Scadenza entro il 31 marzo” – ID n. 28008 del 29 marzo 2017; “Fatturazione elettronica tra privati – Pubblicazione in Gazzetta” – ID n.21730 del 25 agosto 2015.
[4] Cfr. co.2, art. 3 della legge 212/2000 “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
[5] Di cui all’art. 6 del D.Lgs 471/1997.

32439-Decisione n.593-2018 del Consiglio dell’UE.pdfApri
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