È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il Decreto Ministero dell’interno 21 marzo 2018 recante “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido” che fornisce indicazioni programmatiche prioritarie (priorità a, b, c) ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio di scuole e asili nido.
Il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado. Nella stessa data è scaduto il termini di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del DM 16 luglio 2014 (vedi Tabella 2 riportata in allegato).
Considerate tali scadenze, è emersa la necessità di definire indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti in materia antincendio ed in particolare dagli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’Interno 26 agosto 1992, l’articolo 2 riporta le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento al citato decreto ministeriale degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola. Tali indicazioni, insieme ai relativi livelli di priorità, sono state riportate nella tabella 1 in Allegato.
Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni riportate in Tabella 1 (vedi allegato).
Fatti salvi gli obblighi stabiliti in materia antincendio ed in particolare dagli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lett. a), del DM 16 luglio 2014, l’articolo 3 riporta le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento al citato decreto ministeriale degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido. Tali indicazioni, insieme ai relativi livelli di priorità, sono state riportate nella tabella 2 (vedi allegato).
Il legislatore chiarisce che restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza).
Il decreto 21 marzo non specifica l’orizzonte temporale dell’adeguamento. Ci riserviamo di fornire al più presto indicazioni operative su tale rilevante aspetto.
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