ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
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Il provvedimento, volto a dare attuazione alla direttiva UE 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2016-2017 (legge 163/2017).
In particolare il provvedimento è finalizzato a perseguire:
– gli obiettivi di qualità dell’aria e un avanzamento verso l’obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell’aria in linea con gli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
– gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il Settimo Programma di azione per l’ambiente;
– la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell’aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione comprese le politiche in materia di clima e di energia.
Vengono altresì:
– definiti gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in funzione delle tempisticherichieste dalla direttiva europea e disciplinati i casi di deroga ammessi dalla stessa direttiva;
– disciplinata la procedura di elaborazione e di adozione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e dei relativi aggiornamenti. Il programma individua, in particolare, i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile;
– stabilite le modalità di attuazione del programma nazionale, incluse le modalità per il coordinamento delle diverse autorità competenti e per la verifica del processo, le comunicazioni da effettuare nei confronti della Commissione Europea e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali
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Il provvedimento dà attuazione all’art. 33 della L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia).
In particolare, prevede che non possono assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile, stabile convivenza, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonché coloro i quali hanno coli tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.
A tal fine, l’amministratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deve depositare una dichiarazione attestante l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. In caso di violazione, il Tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione dei soggetto nominato.
Il predetto regime di incompatibilità viene esteso, tra gli altri, al curatore fallimentare ed ai coadiutori nonché al gestore della liquidazione ed ai liquidatori nelle procedure di sovraindebitamento.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate
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Il provvedimento dà attuazione all’art. 34 della L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate).
Il provvedimento, in particolare, prevede:
– la concessione, su richiesta dell’amministratore giudiziario, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto – dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività – uno specifico trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio).Viene precisato che il trattamento può essere concesso anche ai lavoratori irregolari cioè quei lavoratori per i quali il datore di lavoro, colpito dal sequestro, non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. In tali casi, il rapporto di lavoro deve essere riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del Dlgs. 159 del 2001 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Sono espressamente elencati i casi in cui il predetto trattamento non può essere richiesto, ed in particolare, per i lavoratori indagati, imputati o condannati peri i reato di associazione mafiosa, i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso;
– la concessione di ammortizzatori sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si prevede in tale caso che ai lavoratori irregolari, il cui rapporto di lavoro è risolto dall’amministratore giudiziario secondo le previsioni del programma di prosecuzione, è concessa, previa valutazione dei requisiti, per la durata di quattro mesi un’indennità mensile;
– la disciplina del DURC. A tale riguardo, viene previsto che a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo;
– la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori. Al riguardo, viene disposto che a decorrere dall’emanazione del provvedimento per la prosecuzione dell’attività di impresa, i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa relativi a contestazioni di illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale, commessi prima dell’adozione del provvedimento di sequestro dell’azienda, non sono opponibili nei confronti della amministrazione giudiziaria e dell’Agenzia.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari
(Atto 15)
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Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1 della L. 114/2015 (Legge di Delegazione europea 2014), recepisce la direttiva 2014/50/UE per adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.
A tal fine, a modifica del Dlgs 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene, in particolare, previsto che:
-gli statuti delle suddette forme prevedano, ove vengano meno i requisiti di partecipazione, il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto ovvero trasferimento ad altra forma pensionistica complementare o richiesta di riscatto;
– la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è chiamata a garantire che gli iscritti attivi possano ottenere informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e che gli stessi iscritti, nonché i loro eredi, possano ottenere informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, o informazioni sulle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
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Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario
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Lo Schema di decreto legislativo da attuazione ad una parte della delega contenuta nella L.103/2017 recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (parte relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario, art.1, commi 82, 83 e 85).
Nel testo vengono previste, tra l’altro, modifiche alla L.354/75 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), volte a garantire il miglioramento della vita carceraria. In particolare, con riguardo agli edifici carcerari viene disposto che gli stessi debbano essere “dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione” e che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti debbano essere “di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale”, nonchè essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. Le aree residenziali devono essere, altresì, dotate di spazi comuni. Gli istituti devono, inoltre , essere forniti di una biblioteca con libri anche su supporto multimediale, nonché di locali idonei allo svolgimento delle pratiche di culto.
Per le finalità previste dalle norme suddette viene autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale
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Il provvedimento in attuazione dell’art. 1 della legge 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore), detta disposizioni integrative e correttive del Dlgs 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Il provvedimento in particolare prevede che:
– non costituisce distribuzione di utili la ripartizione ai soci di ristorni, correlati ad attività di interesse generale effettuata nel rispetto della legge o dello statuto, da parte di imprese sociali costituite in forma di società cooperativa;
– le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 Dlgs 165/2001, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti da processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
– estende da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del Dlgs 112/2017;
– viene modificata la disciplina delle misure fiscali, prevedendo, tra l’altro, la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva. L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite;
-viene modificata la disciplina degli investimenti nel capitale sociale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.
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