L’Anac ha messo in consultazione le Linee Guida su rating di impresa, con cui definisce i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione e le modalità di rilascio della certificazione prevista dall’articolo 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.
Come riferisce l’ANAC, le «Linee Guida sono state realizzate con il contributo di alcuni esperti in materia di contrattualistica pubblica, tenendo in considerazione i contributi raccolti attraverso una prima consultazione svoltasi in vigenza della normativa originaria prevista dal Codice Appalti, prima delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo, nonché le osservazioni formulate dalle imprese e da esperti, giuristi ed economisti, in specifiche riunioni svoltesi a seguito della prima consultazione».
Da una prima lettura delle Linee Guida, cui segue una nota esplicativa, emerge che il rating di impresa è rivolto alle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
La consultazione è aperta fino al 29 giugno 2018, come per le altre consultazioni è necessario inviare osservazioni e proposte operative, utilizzando l’apposito modulo.
1) Calcolo del Rating
Il rating di impresa è richiesto dai singoli operatori economici su base volontaria e, una volta ottenuto, può essere utilizzato per:
a) la qualificazione in gara di importo inferiore a 150.000 euro;
b) il calcolo dell’incremento convenzionale premiante ai fini dell’attestazione SOA;
c) il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criterio premiale);
d) la riduzione della garanzia provvisoria e di quella definitiva.
Il rating di impresa è determinato dall’ANAC assegnando un punteggio complessivo, che considera le performance dell’impresa e i requisiti reputazionali.
a) Requisiti relativi alla valutazione della performance dell’esecutore.
Le performance dell’impresa sono valutate sulle schede che vengono compilate dal responsabile unico del procedimento, in accordo con il direttore dei lavori.
La “scheda di valutazione della performance” considera: l’attivazione del soccorso istruttorio (incluse le carenze di documentazione su subappalto e avvalimento); la gestione della documentazione in fase di sottoscrizione ed esecuzione del contratto; le misure in materia di sicurezza sul lavoro; il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione; l’assenza di contestazioni sulla qualità di esecuzione (cfr. penali per l’esecuzione; riserve inammissibili, manifestamente infondate o non iscritte; contestazioni insorte in fase di collaudo); la corretta gestione del personale (cfr. ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi; pagamento diretto lavoratori); i rapporti con i subappaltatori e subfornitori (cfr. mancata liquidazione prestazioni subappaltatore o rispetto obblighi contributi e retributivi, sostituzione subappaltatore in gara); gestione dell’avvalimento (cfr. richiami in ordine a carenze nelle risorse o nel personale dell’impresa ausiliaria); rapporti con la stazione appaltante (cfr. mancato tempestivo adeguamento ordini di servizio).
Per ciascuna scheda, si considerano i seguenti elementi ponderali: a) momento di rilevazione (l’arco temporale di rilevazione è di massimo 60 mesi); b) valore del contratto (le fasce l’importo sono tre: fino ad 1 mln di euro, fino a 20 mln di euro, oltre 20 mln di euro).
In ogni caso, non possono essere utilizzati come precedenti i lavori eseguiti nei settori esclusi, all’estero o per committenti privati.
Il punteggio massimo per le pregresse performance dell’esecutore è pari a 60 punti.
b) i requisiti di carattere generale o reputazionale dell’operatore economico
Il punteggio reputazionale è assegnato all’impresa, non necessariamente esecutrice di un contratto pubblico, sottraendo da 25 punti quelli corrispondenti ai precedenti comportamenti (negativi) dell’impresa.
A tale scopo, sono considerati penalizzanti gli episodi di: mancato seguito all’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante; mancata o della ritardata denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive; lite temeraria; escussione della cauzione mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni; attivazione della polizza decennale postuma.
Tali comportamenti, come specifica l’ANAC, non devono, tuttavia, costituire da soli cause ostative alla facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. illecito professionale), perché in tal caso non è possibile il rilascio del rating di impresa.
Al punteggio parziale ottenuto – ossia sottratta alla base di calcolo i punteggi corrispondenti agli eventuali episodi penalizzanti – viene sommato 1 punto per ogni anno di attività nel mercato dei contratti pubblici antecedente quello della richiesta di rating di impresa senza elementi ostativi o penalizzanti al rilascio del rating di impresa, fino ad arrivare ad un punteggio massimo di 15 punti.
La somma complessiva massima dei punteggi di performance e di quelli reputazioni non può essere superiore a 100 punti; sotto 60 punti il rating di impresa non può essere utilizzato per la riduzione delle garanzie e, a seconda dei casi, al di sotto 50 punti o 40 punti il rating può essere negato o sospeso.
2) Avvio del sistema di rating – transitorio
Le richieste di rating di impresa possono essere inviate ad ANAC dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore delle Linee guida.
In fase di prima applicazione, il punteggio del rating di impresa attribuito sulla base di un’autodichiarazione da parte del richiedente:
· viene aggiornato annualmente o prima della scadenza dell’anno su richiesta motivata dell’operatore economico;
· è pari a 85 punti per gli operatori economici, già presenti sul mercato, che non abbiano ancora concluso l’esecuzione di un contratto pubblico, laddove non risultino presenti negli ultimi 5 anni cause ostative o penalizzanti (lo stesso punteggio è attribuito alle nuove imprese).
Fino a quando non è terminato il periodo di sperimentazione la verifica degli effetti del sistema di rating d’impresa, questo non può essere utilizzato per la qualificazione in gara di importo inferiore a 150.000 euro o come criterio premiale per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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