Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 maggio u.s. n. 84, hacomunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma e al 22 febbraio u.s. risultano adottati 84 provvedimenti attuativi, di cui 61 dell’attuale Governo e 23 riferiti agli Esecutivi precedenti.
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti:
– due decreti legislativi, in esame definitivo, di attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Si tratta in particolare dei seguenti:
– un Dlgs che disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali;
– un Dlgs che introduce disposizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
In particolare, il decreto introduce una serie di misure di sostegno tra cui:
uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi nel triennio;
una indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di quattro mesi e pari alla metà dell’importo massimo mensile della indennità di disoccupazione;
l’estensione delle misure di agevolazione per le imprese, previste dalla legge n. 208 del 2015.
Il decreto introduce poi specifiche regole per le imprese sequestrate e confiscate in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale.
I testi tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. Il decreto interviene in materia di:
– risoluzione stragiudiziale delle controversie;
– organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
– coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
– modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.
Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
– un decreto legislativo, in esame definitivo, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Il decreto disciplina l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.Il decreto prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605), hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese (di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 231/1997 e successive modificazioni).Inoltre, per l’espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.
-un decreto legislativo, in esame preliminare, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Il Consiglio dei ministri, ha, inoltre, deliberato la determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013, nonché nei mesi di febbraio e marzo 2015, per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare la seguente:
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 27/03/2018, recante “Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali”, in quanto alcune norme, in materia di concessioni di derivazioni d’acqua e di indennizzi legati ad impianti di smaltimento dei rifiuti, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’Ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e violando l’articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria delle Regioni;
e, di non impugnare, tra l’altro, la seguente:
Legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2018, recante “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”.