La previsione della figura del rappresentante unico delle amministrazioni statali, nell’ambito della disciplina della conferenza di servizi (come riformata con il Dlgs 127/2016), ha indotto il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a richiedere un parere al Consiglio di Stato (a seguito di alcuni dubbi interpretativi sollevati anche da parte di altre amministrazioni dello stato).
Si ricorda che con il Dlgs 127/2016 la normativa della conferenza di servizi è stata oggetto di una riforma che ha completamente revisionato tale istituto introducendo alcune semplificazioni procedurali.
Tra queste la previsione del
rappresentante unico delle amministrazioni statali nell’ambito della conferenza di servizi simultanea (ossia con la presenza fisica dei relativi rappresentanti) prevista nel nuovo articolo 14ter comma 4 della Legge 241/90 (
vedi news ID 25346 del 15/07/2016).
La figura del rappresentante unico è stata introdotta con l’obiettivo di facilitare i lavori della conferenza in quanto riduce il numero di soggetti che sono abilitati a manifestare la propria posizione: spetta solo al rappresentante “esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante” la posizione di tutte le amministrazioni appartenenti allo stesso livello di governo. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, vi deve essere un rappresentante unico per le amministrazioni statali nonché un rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (Regione, Comune etcc).
Le questioni poste all’attenzione del Consiglio di Stato sono state le seguenti:
· quale sia l’ambito di applicazione dell’espressione “amministrazioni statali” contenuta nel comma 4 citato;
· se nella conferenza di servizi indetta da un’amministrazione statale il rappresentante unico rappresenti anche l’amministrazione procedente o solamente le amministrazioni statali diverse da quella procedente;
· quale sia l’ambito di applicazione dell’istituto della conferenza di servizi e più in particolare del rappresentante unico in relazione ai contenuti dell’art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente) in caso di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
· se il rappresentante unico dello Stato, dopo aver reso il proprio parere, possa successivamente modificarlo.
Con il parere n. 1127 del 27 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha chiarito che:
– l’espressione “amministrazione statali” comporta che gli enti pubblici non economici nazionali, che sono vigilati da amministrazioni dello Stato, possono essere presenti nella conferenza di servizi come soggetto a sé stante, quindi con un proprio rappresentante, distinto da quello unico statale;
– pur non sussistendo alcun divieto normativo, è opportuno tenere distinti i ruoli del rappresentante unico delle amministrazioni statali e dell’amministrazione statale procedente anche qualora quest’ultima sia chiamata ad esprimere atti di assenso (per evitare sovrapposizioni e conflitto di interesse);
– nell’ambito della normativa per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – art. 29 quater del Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) – l’Ispra (chiamato ad emettere l’atto denominato “piano di monitoraggio e controllo” PMC – ha pieno titolo per partecipare alla conferenza con un proprio rappresentante distinto dal rappresentante unico delle amministrazioni statali;
– la posizione del rappresentante unico che rileva è quella che risulta dal verbale conclusivo della conferenza e sulla base della quale si forma la determinazione conclusiva. Pertanto il rappresentante unico, sino a chiusura della conferenza, può rivedere la propria posizione.
In allegato il parere del Consiglio di Stato n. 1127/2018
32458-All. Parere Con. di Stato _ rappresentante unico.pdfApri