CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 30 del 10 aprile 2018 recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)” (DDL 484/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo approvato dalla Commissione speciale per l’esame degli atti del Governo.
Il provvedimento è volto a prorogare gli attuali componenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) che continueranno ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi.
Il decreto legge, che scade il 9 giugno 2018, passa ora alla seconda lettura del Senato.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari, e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto n. 13).
La Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazione sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 33 della L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia), introduce, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia, un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l’incarico. A tal fine, l’amministratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deve depositare una dichiarazione attestante l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. In caso di violazione, il Tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione dei soggetto nominato. Il predetto regime di incompatibilità viene esteso, tra gli altri, al curatore fallimentare ed ai coadiutori nonché al gestore della liquidazione ed ai liquidatori nelle procedure di sovraindebitamento.
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n. 19/2018.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (Atto n. 11)
La Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazione sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, volto a dare attuazione alla direttiva UE 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2016-2017 (legge 163/2017).
In particolare il provvedimento è finalizzato a perseguire gli obiettivi di qualità dell’aria in linea con gli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; nonché gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di biodiversità e di ecosistemi in conformità con il Settimo Programma di azione per l’ambiente.
A tal fine vengono, in particolare, definiti gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni e disciplinati i casi di deroga ammessi dalla direttiva europea; disciplinata la procedura di elaborazione e di adozione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e dei relativi aggiornamenti. Il programma individua, in particolare, i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto n. 15).
La Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1 della L. 114/2015 (Legge di Delegazione europea 2014), recepisce la direttiva 2014/50/UE per adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.
A tal fine, viene modificato il Dlgs 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene, prevedendo, in particolare, che:
– il requisito della partecipazione quinquennale alla forma pensionistica complementare, necessario per l’acquisizione del diritto della prestazione pensionistica (al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza) sia ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell’Unione europea.
-gli statuti delle suddette forme prevedano, ove vengano meno i requisiti di partecipazione, il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto ovvero trasferimento ad altra forma pensionistica complementare o richiesta di riscatto.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione del Senato, tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7).
La Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo ha espresso al Governo un parere favorevole con condizionie osservazionisul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016), è volto ad attuare la direttiva (UE) 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa. Il testo, in particolare, modifica il DLgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP) e il D.Lgs 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Nello specifico, vengono estesi i destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all’esercizio dell’attività trasfrontaliera e viene istituito l’Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall’IVASS. Sono previsti, altresì, requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e vengono definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione
sul mercato. Si prevede, inoltre, l’istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario e finanziario.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto n. 14).
La Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 34 della L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al DLgs 159/2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), prevedendo, in particolare:
-la concessione, su richiesta dell’amministratore giudiziario, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto (dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività)uno specifico trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio);
-la concessione di ammortizzatori sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
-la disciplina del DURC. A tale riguardo, viene previsto che a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo;
-la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.