Alla luce delle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (cfr. comunicazione Ance del 20 giugno 2017), l’Ispettorato nazionale del lavoro, con l’allegata circolare n. 8/2018, ha fornito ai propri ispettori le istruzioni operative per il corretto inquadramento dei tirocini formativi extracurriculari, ossia svolti al di fuori di un percorso di studi.
Al fine di contrastare i fenomeni legati alla irregolarità dei rapporti di lavoro e alla lotta all’evasione ed elusione contributiva, l’attività di vigilanza deve essere mirata a verificare l’osservanza della normativa regionale di riferimento, nonché le modalità di svolgimento dei tirocini per valutarne la genuinità e l’eventuale carenza dei requisiti specifici, in modo tale da appurare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
In caso di violazione delle disposizioni regionali o in carenza degli elementi propri dei tirocini, gli ispettori del lavoro potranno ricondurre il tirocinio ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. n. 81/2015, “la forma comune di rapporto di lavoro”.
Nel riportare, a titolo esemplificativo, le possibili ipotesi di violazione che possono determinare la riqualificazione del tirocinio in termini di rapporto di lavoro, oppure l’applicazione delle diverse misure sanzionatorie in funzione della sanabilità o meno delle irregolarità, l’INL sottolinea, in particolare, che il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della cosiddetta maxi-sanzione per lavoro nero.
Nel caso in cui, invece, il superamento della durata del tirocinio prevista nel Piano Formativo risulti inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga, eventualmente sanzionabile per carenza della relativa comunicazione.
La circolare rammenta, altresì, che per i tirocini di natura extracurriculare la mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego e la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione indicata nel PFI comportano l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
L’Ispettorato chiarisce, infine, che nelle Regioni che non abbiano ancora recepito le Linee guida sulla materia trova applicazione la disciplina regionale già adottata nel territorio di competenza, fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale.
Sul tema si segnala che l’Anpal ha diffuso, con l’allegata Nota del 7 maggio scorso, i dati sull’attivazione di tirocini extracurriculari nel periodo 2012-2017 in favore di giovani in cerca di prima occupazione.
In particolare, si rileva che, rispetto al totale delle imprese che hanno avviato almeno un tirocinio extracurriculare, pari a 421.881, quelle di costruzioni costituiscono il 6,7%.
Rispetto al totale di queste ultime, l’incidenza settoriale è pari al 9,3%.
Per tutti i settori la quota delle imprese che hanno attivato tali tirocini è in aumento dal 2012. Per le costruzioni, l’incidenza è passata dal 3% del 2012 al 7,3% del 2016 fino ad arrivare nel 2017 al già indicato 9,3%.
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