Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 giugno n.2, ha esaminato, tra l’altro, alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, in particolare, deliberato, di impugnare:
la legge della Regione Valle Aosta n. 3 del 20/03/2018, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”, in quanto la legge, nell’apportare modifiche alla previgente disciplina regionale in materia di VIA, eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Valle d’Aosta dallo Statuto di autonomia, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
e non impugnare:
la legge della Regione Marche n. 5 del 03/04/2018, recante “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione Marche”;
la legge della Regione Puglia n. 11 del 09/04/2018, recante “Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
la legge della Regione Valle Aosta n. 6 del 29/03/2018, recante “Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e ri-finanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)”.