Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 giugno u.s. n. 4, ha, tra l’altro, approvato il seguente provvedimento:
– un decreto legislativo, in esame preliminare, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il decreto legislativo dà attuazione all’articolo 1, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che consente al Governo di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Le principali integrazioni e gli obiettivi dell’intervento correttivo consistono, tra l’altro:
– nella facoltà concessa alle Amministrazioni di utilizzare le risorse assegnate in gestione unificata, immediatamente dopo l’approvazione della legge di bilancio e nelle more dell’assegnazione formale con apposito Decreto Ministeriale, sulla base di quello approvato nell’anno precedente per la medesima gestione unificata;
– in un affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio, con lo scopo di una maggiore semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento . Con lo stesso fine, vengono introdotte alcune disposizioni che permettono di gestire il periodo a ridosso della scadenza dell’esercizio finanziario a salvaguardia delle esigenze afferenti alla tempestività nell’assegnazione delle risorse e alla loro erogazione, nonché la conseguente possibilità di predisporre i pagamenti entro i tempi previsti dalle norme vigenti;
– nella modifica delle disposizioni inerenti al controllo sulle risorse delle amministrazioni statali gestite presso il sistema bancario e postale;
– nella disciplina uniforme dei c.d. “fondi scorta” ovvero quei fondi istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, sulla base dei rispettivi regolamenti di organizzazione e contabilità, ed attualmente gestiti, con limitate eccezioni, su contabilità speciali che saranno oggetto di chiusura ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 196/2009;
– nella riscrittura formale di alcuni principi contabili contenuti nell’allegato al decreto legislativo al fine di renderli coerenti con la nuova impostazione delineata con la riforma e, in particolare con la mutata imputazione in bilancio delle spese derivanti dai nuovi concetti di impegno e accertamento contabile.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di non impugnare, tra l’altro, le seguenti:
Legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20/04/2018, recante “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;
Legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 20/04/2018, recante “Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”;
Legge della Regione Toscana n. 15 del 16/04/2018, recante “Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r. 32/2002”;
Legge Regione Sardegna n. 13 del 23/04/2018, recante “Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)”.