è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Speciale per gli atti urgenti del Governo del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 55/2018 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (DDL 435/S – Relatore il Sen. Stefano Patuanelli del Gruppo parlamentare M5S).
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
– a modifica dell’art. 48 del DL 189/2016 convertito dalla L. 229/2016, n. 229, sulla proroga e sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi nei Comuni interessati dai suddetti eventi sismici, viene previsto:
· che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019 (anziché dal 31 maggio 2018), con possibilità di rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo (anzichè ventiquattro);
· che l’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art.13 del Dlgs 472/1997;
· il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione a decorrere dal 31 gennaio 2019 (anzichè dal maggio 2018), con rateizzazione in sessanta rate (anzichè ventiquattro);
-viene prorogata al 1° gennaio 2019 la ripresa della decorrenza dei termini di cui all’art. 11, c. 2 del DL 8/2017 per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 (atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS);
-viene prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione prevista dall’art. 48, c.2, del DL 189/2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas nonché per i settori dell’assicurazione e della telefonia.
Il decreto legge scade il 28 luglio 2018.