Le Commissioni Speciali di Camera e Senato hanno espresso i pareri sul provvedimento che adegua il quadro normativo interno al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore il 25 maggio u.s.
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ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di Dlgs che, in attuazione della legge 163/2017 (delegazione europea),reca disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati)
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Relatori:
On. Rossana Boldi (Lega)
Sen. Gianluca Perilli (M5S)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso pareri favorevoli con numerosi condizioni e osservazioni.
Con riferimento alle condizioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri si evidenzia, in particolare, la seguente:
-l’articolo 2-decies del Dlgs 196/2003, recante limitazioni ai diritti dell’interessato, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del provvedimento, sia coordinato con la recente disciplina in materia di whistleblowing, di cui alla L 179/2017 che tutela, a determinate condizioni, la riservatezza del segnalante; Tra le osservazioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri si evidenziano in particolare le seguenti:
–all’articolo 2-quinquiesdecies del Dlgs 196/2003, in materia di organismo nazionale di accreditamento, inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del provvedimento, si valuti l’opportunità di definire puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall’ente nazionale di accreditamento (Accredia) e l’autorità di supervisione (Garante), anche al fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse, precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a sé le funzioni di accreditamento;
– all’articolo 154-bis del Dlgs196/2003, concernente i poteri del Garante, inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera d) del provvedimento, al comma 1 si valuti l’opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo che il Garante possa adottare linee guida di indirizzo riguardanti misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati anche per singoli settori o categorie di soggetti, quali, ad esempio, i minori di età, e in applicazione dei principi e delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 25, 35 e 36 del Regolamento, tenendo conto anche delle esigenze di semplificazione di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361 CE, sopprimendo il riferimento alle micro, piccole e medie imprese contenuto, nell’ambito delle disposizioni transitorie e finali, all’articolo 22, comma 10;
–all’articolo 21 del provvedimento si valuti l’opportunità di:
rivedere i termini stabiliti al comma 1, prevedendo che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall’esito della consultazione pubblica, sostituendo, al primo periodo, le parole: «con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni» con le seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «è adottato all’esito di procedimento di consultazione pubblica» con le seguenti: «è adottato entro sessanta giorni dall’esito del procedimento di consultazione pubblica»; -si valuti la possibilità di prevedere una fase transitoria, in ogni caso non inferiore a 8 mesi, successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo, nel corso della quale il Garante, anziché procedere all’irrogazione di sanzioni alle imprese, disporrà ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina, in base al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, nonché ai principi dello small business act.
Tra le condizioni contenute nel solo parere della Camera si evidenzia, in particolare, la seguente:
-all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori, come modificato dall’articolo 15, lettera e), del presente schema di decreto, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1», giacché il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, concernente gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, risulta di carattere concessorio e non limitativo e pertanto dovrebbe essere espunto.
Numerose condizioni ed osservazioni riguardano, inoltre, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.
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