Si fa seguito alla comunicazione del 28 giugno 2018, per segnalare che il 5 luglio scorso Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil, un’intesa volta a regolare le modalità per la sottoscrizione degli accordi sindacali, aziendali o territoriali, finalizzati alla fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie contemplate dal Piano nazionale Industria 4.0.
Come previsto, infatti, dalla legge di bilancio 2018 e dal decreto interministeriale del 4 maggio u.s. sulla materia, le attività di formazione di cui trattasi sono ammissibili al credito d’imposta purché espressamente previste da un accordo sindacale aziendale o territoriale.
L’intesa prevede quanto segue:
- le imprese dotate di forme di rappresentanza sindacale aziendale (rsu o rsa) definiranno i loro accordi secondo le modalità stabilite dal Tu della rappresentanza del 2014;
- per le imprese prive di rappresentanza aziendale ma associate al sistema di rappresentanza di Confindustria, o che, prive di rsu o rsa, conferiscano specifico mandato all’associazione del sistema di rappresentanza di Confindustria, è previsto che la condivisione sindacale del piano di formazione avvenga nelle sedi e secondo le procedure stabilite con accordo territoriale;
- le imprese iscritte a Fondimpresa, anche nel caso volessero presentare congiuntamente un piano formativo per il quale si richiede il finanziamento del fondo interprofessionale, potranno avvalersi delle sedi di condivisione previste dal Protocollo di intesa del 22 novembre 2017, purché i piani non siano di livello nazionale;
- le imprese con proprie forme di rappresentanza devono inviare alle stesse la dichiarazione di rilascio dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili relativa a ciascun dipendente, richiesta dal suddetto decreto interministeriale. Le imprese, invece, prive di rsu/rsa, invieranno tale dichiarazione, anche per il tramite della competente associazione datoriale, alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo;
- gli accordi territoriali devono prevedere l’istituzione di osservatori per il monitoraggio dell’attuazione delle intese intervenute in materia, con conseguente redazione di una relazione sull’implementazione delle misure di formazione concordate.
Si rammenta che i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere depositati in via telematica presso l’ITL competente, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015.
33227-5.07.2018 accordo AI 4.0.pdfApri