Con il 30 giugno scorso, la misura sperimentale della Quir (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione) di cui alla Legge di stabilità 2015, non essendo stata prorogata, ha cessato i suoi effetti.
In sostanza, quindi, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro non erogheranno più tale quota in busta paga ai dipendenti che ne avevano fatto richiesta.
Nel sottolineare che la misura, in generale e, per quanto consta, nel settore dell’edilizia in particolare, è stata richiesta da un esiguo numero di lavoratori, si rimarca che, per gli stessi, sarà ripristinata la situazione in essere prima dell’entrata in vigore della Quir.
Il Tfr sarà quindi regolato sulla base della destinazione scelta dal lavoratore al momento della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente.
In sostanza, il Tfr sarà conferito alla forma di previdenza complementare prescelta (nel caso dell’edilizia al Fondo Prevedi), o accantonato presso il datore di lavoro se il lavoratore interessato aveva scelto il mantenimento del trattamento in questione presso l’azienda.
Si rileva, altresì, che in conseguenza della cessazione della Quir, termineranno anche le misure compensative previste per i datori di lavoro dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, n. 29: esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia e riduzione contributiva per i datori di lavoro che hanno liquidato la Quir senza ricorrere al finanziamento.