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Approvato, tra l’altro, il Dlgs. di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (L. 106/2016).

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 10 del 17 luglio 2018

18 Luglio 2018
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 luglio u.s. n. 10, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.
Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali costituite per l’esame degli atti presentati dal Governo.
 
 
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di non impugnare, tra l’altro, le seguenti:
 
la legge della Regione Veneto n. 18 del 15/05/2018, recante “Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” in materia di servizi per il lavoro”;
 
la legge della Regione Toscana n. 22 del 15/05/2018, recante “Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006” ;
 
la legge della Regione Marche n. 13 del 14/05/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”.
 
 
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