Proroga dei termini relativi all’adempimento degli obblighi tributari e contributivi, inclusione dell’indennità di occupazione del suolo pubblico tra le spese finanziabilitramite i contributi per la ricostruzione privata, e ampliamento del termine per la presentazione dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti a causa del sisma del 2009 in Abruzzo e oggetto di aiuti di Stato.
Queste sono alcune delle disposizioni contenute nella Legge n. 89/2018 di conversione del DL n. 55/2018, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24 luglio 2018, che prevede misure a favore delle popolazioni colpite dal terremoto a far data dal 24 agosto 2016, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e che proroga, per le aree terremotate, lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018.
Di seguito le misure fiscali di maggior interesse.
Indennità di occupazione di suolo pubblico
Il provvedimento introduce una disposizione volta a stabilire che le spese sostenute per tributi o canoni dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, possono essere inserite nel quadro economico relativo alla richiesta dei contributi[1] concessi per la ricostruzione privata.
adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Viene prorogato[2] dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 il termine entro cui devono essere versati i tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.
A tal riguardo viene riconosciuta la possibilità di ottenere la rateizzazione del versamento delle somme sospese in 60 rate mensili di pari importo, (invece di 24). Si prevede, inoltre, che la restituzione dei versamenti da parte dei lavoratori dipendenti possa avvenire, su loro richiesta, mediante applicazione della ritenuta da parte del datore di lavoro.
Resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa dei versamenti da parte di imprenditori, professionisti e titolari di attività agricole.
Viene inoltre stabilito che l’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni e interessi. La cartella dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 con il quale è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Viene prorogato[3] dal 31 maggio 2018 al 31 gennaio 2019 il termine entro cui vanno effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza al 30 settembre 2017. E viene previsto che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di 60 rate mensili, in luogo delle 24 previste. Anche in questo caso i lavoratori dipendenti possono optare per la restituzione, mediante ritenuta da parte del datore di lavoro.
Ordinanze di sgombero
Viene prorogato[4] dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere adottata l’ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dei fabbricati, o entro il quale deve essere presentata dai soggetti interessati la dichiarazione di inagibilità o distruzione, necessaria ai fini delle esenzioni IRPEF/IRES e IMU/TASI relativi ai predetti fabbricati.
Accertamento e riscossione
Viene prorogato[5], dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per la ripresa dell’attività di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016.
Recupero di aiuti dichiarati illegittimi
Va segnalato, inoltre, che il provvedimento interviene sulla questione relativa alla procedura di infrazione per aiuti di Stato che riguarda i contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila.
A tal riguardo, infatti, viene stabilito che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.
Questo differimento comporta un’ulteriore proroga[6] di 60 giorni per l’esecuzione di tutta la procedura prevista per il recupero delle imposte del 2010 per il terremoto dell’Aquila del 2009 avviata per dare attuazione alla Decisione C(2015)5549 final della Commissione Europea del 14 agosto 2015.
Con tale decisione la Commissione UE aveva dichiarato “incompatibile con il mercato interno” e da restituirsi interamente, l’agevolazione concessa al territorio abruzzese dalla legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012, in particolare all’art.33, co.28).
Tale norma stabiliva che i tributi sospesi dovessero essere restituiti in 120 rate costanti a partire dal 1° gennaio 2012 solo per un ammontare pari al 40% degli stessi, mentre il restante 60% costituiva un’agevolazione concessa come aiuto ai medesimi soggetti e, come tale, escluso dalla restituzione.
Su questo punto, va evidenziato che anche il Decreto Legge di “Proroga termini” approvato il 24 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, sembra intervenire sul tema operando un’ulteriore proroga del termine per la presentazione dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti a seguito del sisma in Abruzzo da parte dei contribuenti, che da 180 giorni, passerebbe a 300.
[1] Viene così modificato l’art. 6 del DL 189/2016 convertito in legge, con modifiche, dalla legge 299/2016.
[2] Viene così modificato l’art. 48, co. 11, del DL 189/2016 sopra citato.
[3] Viene così modificato l’art. 48, co. 13, del DL 189/2016 sopra citato.
[4] Viene così modificato l’art. 48, co. 16, del DL 189/2016 sopra citato.
[5] Viene così modificato l’art.11, co.2, del DL 8/2017 convertito con modifiche nella legge 45/2017.
[6] Una prima proroga di 120 giorni era stata disposta con il DPCM del 12 aprile 2018.
33384-Legge n.89-18 di conversione del DL n.55-18.pdfApri