Pubblicata l’Ordinanza sul Durc di congruità per i lavori nella ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dal sisma. Indicate le modalità di applicazione del Durc di congruità, che entrerà in vigore per i rispettivi progetti depositati e/o acquisiti dall’ente appaltante a decorrere dal 5 agosto 2018
Si informa che, sul sito del Commissario Straordinario per la ricostruzione (www.sisma2016.gov.it/), è stata pubblicata il 5 luglio scorso Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, contenente “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”.
Il suddetto provvedimento, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 6 luglio, ripercorre tutti i passaggi delle precedenti Ordinanze nonché dell’Accordo siglato anche con le Parti Sociali il 7 febbraio scorso (cfr. comunicazione del 9 febbraio 2018).
Si segnala, comunque, che la normativa sul Durc di congruità si applica per gli interventi di ricostruzione privata che beneficiano di contributi superiori a 50 mila euro e i cui progetti privati vengano depositati successivamente al termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza (ovvero dal 5 agosto 2018).
Per quanto concerne gli interventi di ricostruzione pubblica, la normativa sul Durc di congruità riguarderà i progetti esecutivi che vengano acquisiti dall’ente appaltante successivamente al medesimo termine.
Si sottolinea che anche l’Elenco prezzi (allegato n. 3) si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati, con procedura informatica, dopo i medesimi 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza; parimenti, il suddetto Elenco prezzi si applica ai progetti definitivi o esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo detta data.
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’allegato 2, “Modalità di applicazione del Durc di congruità” e, in particolare, su quanto previsto nel punto 6. “Regolarizzazione”.
Infatti, ai fini della congruità, l’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice che rientra nel campo di applicazione del ccnl edile dovrà utilizzare solo manodopera inquadrata nel suddetto contratto, presentare denunce mensili ed effettuare i relativi versamenti presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno, nonché aver utilizzato manodopera in misura congrua rispetto al lavoro svolto.
In caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti, la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare entro 30 giorni la propria posizione, effettuando i versamenti dei contributi dovuti.
Nell’ipotesi di regolarizzazione, il Durc di congruità sarà rilasciato entro 10 giorni.
Nell’ipotesi di non regolarizzazione, la Cassa Edile comunicherà al RUP, per gli interventi pubblici, o al Direttore dei lavori, per gli interventi privati, l’importo del debito.
In questo caso, in occasione del SAL sarà effettuata una sorta di intervento sostitutivo, in quanto la quota a copertura del debito dell’impresa verrà versata direttamente alla Cassa Edile.
Successivamente, la Cassa Edile rilascerà all’impresa il Durc di congruità entro 10 giorni dalla regolarizzazione.
Si fa riserva di ulteriori approfondimenti.
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