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Pubblicato nella G.U. il decreto ministeriale che definisce l’offerta di lavoro congrua per un soggetto disoccupato.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Stato di disoccupazione – Offerta di lavoro congrua – DM 10 aprile 2018

26 Luglio 2018
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 162/18 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 2018 con il quale, ai sensi del d.lgs. n. 150/2015, vengono definiti i criteri in base ai quali l’offerta di lavoro ad un soggetto disoccupato può essere ritenuta congrua.

Nel merito, si rammenta che il lavoratore disoccupato, tramite la stipula del patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego, si rende disponibile a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro e di carattere formativo, nonché all’accettazione di congrue offerte di lavoro.

I parametri che rilevano ai fini dell’offerta di lavoro congrua, secondo le previsioni dell’art. 25 del citato decreto legislativo n. 150/15, sono:

  • la durata dello stato di disoccupazione (da 0 a 6 mesi; da più di 6 fino a 12 mesi; più di 12 mesi) (cfr. art. 3);
  • coerenza con le esperienze e competenze maturate dal soggetto disoccupato, rilevate automaticamente per via informatica tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell’individuazione di una o più attività professionali, si fa riferimento al sistema di classificazione dei settori economico-professionali (cfr. art. 4); 
  • la distanza del luogo di lavoro dal domicilio (cfr. art. 6);
  • e, per i percettori di misure di sostegno al reddito, anche l’entità della retribuzione che deve essere superiore di almeno il 20% dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente (cfr. art. 7).

In particolare, il provvedimento in esame prevede che l’offerta di lavoro sia congrua quando, contestualmente, ricorrono i seguenti requisiti:

  •  attiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
  •  attiene un rapporto di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  •  prevede una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.

L’offerta di lavoro deve riportare le seguenti informazioni:

  •   la qualifica da ricoprire e le mansioni;
  •  i requisiti richiesti;
  •  il luogo e l’orario di lavoro;
  •  la tipologia contrattuale;
  •  la durata del contratto di lavoro;
  • la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

 

La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo che, di norma, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, deve essere comunicato e documentato entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.

 Sono considerati giustificati motivi di rifiuto dell’offerta i seguenti eventi:

  •  documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  •  stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; 
  • gravi motivi familiari documentati o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, che impedisca di accettare l’offerta.

 Qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee, il centro per l’impiego informa l’interessato, il quale può richiedere, nei due giorni successivi, di essere sentito.

 Per quanto ivi non riportato si rimanda al decreto, disponibile in allegato, che contempla specifiche tabelle relative ai disoccupati percettori o meno di misure di sostegno al reddito.
 

33398-DM 10 aprile 2018.pdfApri
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