Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 4/2018, ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi o di alternanza scuola-lavoro presso lavoratori autonomi.
In ordine ai tirocini formativi, viene chiarito se sia applicabile lo specifico articolo 21 del d.lgs. n.81/08, con individuazione di particolari modalità a garanzia della sicurezza del tirocinante, o se, invece, il decreto vada applicato interamente.
Nel merito, il dicastero ha ribadito quanto già evidenziato nel 2012, ovvero che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, al lavoratore è equiparato anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere (…), nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (…) e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (…)”.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza anche verso i soggetti che svolgano stage o tirocini formativi.
Con riguardo agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento all’articolo 5 del decreto interministeriale n. 195/2017, che contempla, per tali fattispecie, una specifica regolamentazione in materia di sicurezza, in combinato disposto con le previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
33253-min-lav-interpello-n-4-2018-.pdfApri