Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che l’Anpal, con la nota n. 9352/2018, ha fornito le prime istruzioni per la richiesta dell’assegno di ricollocazione da parte dei lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale.
Le relative domande di prenotazione possono essere presentate dal 24 luglio u.s., previa registrazione sul portale Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, tramite l’indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, dove è reso disponibile un apposito manuale.
Il sistema richiede l’inserimento dei seguenti dati:
– codice fiscale dell’azienda;
– numero di telefono cellulare del lavoratore;
– conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione;
– avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
Effettuata la prenotazione, per la quale l’applicativo fornirà una comunicazione stampabile, il sistema procederà all’automatica verifica:
– dell’avvenuta stipula dell’accordo di ricollocazione. Decorsi 30 giorni dalla prenotazione dell’assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà tramite e-mail una comunicazione di sospensione della prenotazione;
– dei dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro.
Del positivo esito della verifica sarà data notizia tramite posta elettronica al lavoratore che, entro i successivi 30 giorni, potrà completare la richiesta con l’inserimento dei dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione. Laddove l’ente prescelto abbia configurato l’agenda, sarà possibile anche prenotare il primo appuntamento.
Qualora l’esito sia negativo, il sistema invierà una comunicazione nell’ipotesi in cui:
– il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale;
– la prenotazione sia stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell’accordo;
– la prenotazione sia avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall’accordo.
Nelle more dell’implementazione del sistema, ad integrazione di quanto precisato con la nota n. 7185/18, viene evidenziato che il datore di lavoro deve trasmettere all’Anpal, all’indirizzo divisione5@anpal.gov.it, oltre all’accordo di ricollocazione entro sette giorni dalla stipula, un prospetto, in formato excel, contenente i dati dei lavoratori (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione, data di assunzione) coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.
Ricevute tali informazioni, l’Anpal provvederà al caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a sistema.
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