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L’Agenzia delle Entrate indica criteri e modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni “a rischio”

Archivio, Fiscalità e incentivi

F24, definiti dall’Agenzia delle Entrate i criteri per sospendere le compensazioni a rischio

29 Agosto 2018
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L’Agenzia delle Entrate indica i criteri di selezione delle deleghe di pagamento tramite F24 che presentano profili di rischio e che sono soggette a procedura di sospensione secondo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Al contribuente è riconosciuta la facoltà di inviare all’Agenzia gli elementi utili per sbloccare la delega sospesa.
 
Come noto, la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) al fine di evitare compensazioni indebite, ha stabilito, con l’inserimento nell’art. 37 del DL 223/2006 del nuovo comma 49-ter, che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
 
Secondo la nuova disposizione se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data indicata nell’F24 inviato in via telematica; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
 
Con il Provvedimento 195385 del 28 agosto 2018 che l’Agenzia delle Entrate definisce, come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, sia i criteri di rischio per selezionare in via automatizzata i modelli F24 da sottoporre a verifica, che la procedura per sospenderne l’esecuzione.
 
In particolare i criteri di selezione sono riferiti a:
  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo (di cui all’art. 31, co. 1, del DL 78/2010 inerente la preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi). Su quest’ultimo punto viene precisato che a decorrere dalla data di avvio del provvedimento (a partire dal 29 ottobre 2018), gli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 31 devono essere presentati esclusivamente tramite servizi telematici, pena il rifiuto del pagamento.
 
Per quanto riguarda la procedura, in caso di sospensione l’Agenzia inoltra al contribuente che ha inviato l’F24 una ricevuta che dà notizia della sospensione e indica il termine finale del blocco per la compensazione, in ogni caso non superiore ai 30 giorni dalla data di invio del modello F24.
 
La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega.
 
Durante la sospensione non viene effettuato l’addebito sul conto dell’eventuale saldo positivo e può essere richiesto l’annullamento della delega seguendo le procedure ordinarie in via telematica.
 
Se, al termine delle verifiche, viene rilevato che il credito non è stato utilizzato correttamente, l’F24 viene scartato e dello scarto viene data comunicazione al contribuente tramite ricevuta contente anche la motivazione del rigetto. In questo caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti.
 
Se, invece, terminati i controlli, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
 
Durante il periodo di sospensione e prima dell’eventuale scarto o dello sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa.
 
In assenza di comunicazione di scarto entro 30 giorni dalla data di invio del modello F24, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
 
Il provvedimento ha effetto a partire dal 29 ottobre 2018.

33534-Provvedimento 195385 del 28 agosto 2018 .pdfApri
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