E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge di conversione del DL 113/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (DDL 840/S – Relatore Sen. Stefano Borghesi del Gruppo parlamentare Lega).
Il provvedimento, sul quale la Commissione ha avviato un ciclo di audizioni cui ha partecipato anche l’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 ottobre u.s.), è diviso in tre titoli: il I relativo alle disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale; il II reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; il III concerne la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e al destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Tra i contenuti:
-viene modificato l’art. 21 della L 646/1982, sul subappalto illecito, con l’inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. In particolare, il reato viene trasformato da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto;
– viene modificato l’art. 99, comma 1, del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili;
-viene modificato l’articolo 633 c.p., inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l’invasione di terreni o edifici;
-viene previsto, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri, di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del Codice Appalti, senza previa pubblicazione di bando di gara e con invito ad almeno 5 operatori, per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei centri di permanenza. Il ricorso a tale procedura vale per un arco temporale di tre anni e per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;
-vengono apportate modifiche alle disposizioni concernenti la gestione dei beni confiscati e sequestrati alla mafia. In particolare, a modifica dell’art. 38 del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) viene ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all’acquisto, ricomprendendovi tra gli altri: le cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate e/o delle Forze di polizia; gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico; le fondazioni bancarie.
Viene, altresì, previsto che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l’offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale.
Il decreto legge scade il 3 dicembre 2018.