E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, il disegno di legge di conversione del DL 109/2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (DDL 1209/C – Relatori Gianluca Rospi – del Gruppo M5S e Flavio Di Muro della Lega).
Il testo si compone di cinque Capi relativi rispettivamente a: interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica nel territorio di Genova; sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia per gli eventi sismici del 21 agosto 2017; misure urgenti per gli eventi sismici dell’Italia centrale negli anni 2016-2017; ulteriori interventi.
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
MISURE PER GENOVA
Misure per Genova in conseguenza del crollo del ponte Morandi (art. 1)
-Viene disposta la nomina di un Commissario straordinario per Genova (individuato nella persona del Sindaco di Genova, Marco Bucci) – da attuarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del provvedimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della Regione Liguria – al fine di garantire, in via d’urgenza:
· le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta;
· le attività per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Con apposite disposizioni vengono disciplinati gli organi ed i soggetti di supporto al Commissario.
-Con riferimento ai rapporti tra Commissario e concessionario autostradale, viene disposto che il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento è tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. A tale riguardo, deve provvedere al versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario, entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario stesso, dell’importo necessario al predetto ripristino ed alle altre attività connesse, come provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.
In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può procedere all’individuazione, di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade S.p.A.
-Sull’affidamento, viene previsto che il Commissario Straordinario affidi, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero sianoda queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate.
Misure fiscali (art.3)
-Vengono previste norme di agevolazione fiscale volte, in particolare, a disporre che i redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi, a decorrere dall’anno d’imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020 e sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria.
-Vengono, altresì, esclusi da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo. Viene precisato che per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni sono concesse nei limiti del reg.(UE) n. 1407/2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
-Viene disposta l’esenzione dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.
-Vengono sospeseda agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori.
(Per le misure fiscali si veda la notizia in Evidenza dell’Area Fiscalità del 1° ottobre u.s.)
Sostegno per le imprese danneggiate (art.4)
-Vengono riconosciuti benefici alle imprese aventi sede operativa all’interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017. Viene, in particolare, riconosciuta una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000, entro un limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2018. Viene precisato che la concessione dei contributi avviene nel rispetto della normativa degli aiuti di stato.
Autotrasporto e viabilità (art.5)
-per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, viene consentito di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.
Lo stesso comma precisa che l’autorizzazione può essere concessa se le varianti sono funzionali all’accelerazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza.
Zona logistica semplificata (art. 7)
Viene istituita la “Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova”, prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, di cui all’art. 5 comma 1 del DL 91/2017.
Istituzione zona franca urbana (art. 8)
Viene istituita nell’ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale sarà definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU (legge n. 296 del 2006).
Le agevolazioni si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017.
SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (art.12)
-Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Viene conseguentemente soppressa l’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) con attribuzione delle funzioni alla nuova Agenzia.
Con riferimento, in particolare, alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia esercita numerosi compiti e nello specifico: esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture; promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia; sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; propone al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione.
Istituzione Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (art.13)
–Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), articolato in sezioni (ponti, viadotti e cavalcavia stradali; ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; strade – archivio nazionale delle strade; ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; aeroporti; dighe e acquedotti; gallerie ferroviarie e gallerie stradali; porti e infrastrutture portuali; edilizia pubblica) e sottosezioni ove sono indicati, per ogni opera pubblica: i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza; lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea; i finanziamenti; lo stato dei lavori; la documentazione fotografica aggiornata; il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.
-Viene previsto, altresì, che il Ministero per i beni e le attività culturali adotti un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio ed interventi conservativi e gli ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, nonchè i sistemi di controllo strumentale da utilizzare e le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Gli oneri derivanti dalla norma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 vengono coperti tramite riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all’art.1, comma 9, della L.190/2014.
Sistema di monitoraggio dinamico per le infrastrutture stradali e autostradali (art.14)
-Viene disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico per le infrastrutture stradali e autostradali – ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari – individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Al termine di un periodo di sperimentazione di 12 mesi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata saranno definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.
Competenza Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe autostradali (art.16)
-Vengono modificate le norme del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011, con riguardo alla regolazione tariffaria e ad aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali.
Vengono, altresì, previste nuove risorse per interventi di manutenzione per il 2018 e il 2019, nonché per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per le autostrade A24 e A25. Con stanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) delle regioni Abruzzo e Lazio.
INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL’ISOLA DI ISCHIA COLPITI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 (artt. 17-35)
-Vengono previste misure per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Tra queste: la nomina di un Commissario straordinario a cui vengono attribuite specifiche funzioni; l’individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma, distinguendo tre diverse classi di danno; una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro; la definizione da parte dei Comuni interessati delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati che siano pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto; norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario la disciplina del relativo finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati; l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica; l’estensione alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia del presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del centro Italia, con l’obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione; la proroga delle esenzioni dalle imposte sui redditi, IMU, TASI e TARI, del rimborso di mutui contratti dai comuni, della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati; la sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza e dei termini per la notifica di cartelle di pagamento;
(Per le misure fiscali si veda la notizia in Evidenza dell’Area Fiscalità del 1° ottobre u.s.)
MISURE PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DELL’ITALIA CENTRALE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI NEGLI ANNI 2016 E 2017 (art. 37)
In particolare, viene previsto: il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni in materia di aiuti di Stato; l’inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; la nomina con Dpcm del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell’attuale Commissario straordinario del Governo e l’applicazione al Commissario delle disposizioni del DL 189/16 e di ogni altra disposizione vigente;
ULTERIORI INTERVENTI
-viene disposta l’istituzione con Dpcm entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dai Ministri dell’Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nonchè lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e di prospettare possibili rimedi;
(art. 40)
-viene stabilito che le economie derivanti da interventi di edilizia scolastica già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, accertate con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi;
(art. 42)
-viene prevista per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso;
(art. 43)
– viene prevista la possibilità di autorizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione dell’attività produttiva con concrete prospettive di cessione dell’attività e conseguente riassorbimento occupazionale oppure nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo. (art. 44)
Il decreto scade il 27 novembre 2018.