In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 109/2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (DDL 1209/C – Relatori On. Gianluca Rospi del Gruppo M5S e On. Flavio Di Muro della Lega), all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
-esclusione delle società partecipate dall’affidamento della ricostruzione del Ponte Morandi
Viene evidenziata la necessità di rivedere la disposizione del testo che specifica che i potenziali soggetti affidatari della ricostruzione del Ponte Morandi non devono avere partecipazioni, dirette o dirette, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero essere da quest’ultime controllate o comunque ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.
La suddetta esclusione “ex lege” dalla platea dei possibili affidatari della ricostruzione del Ponte si pone, infatti, in contrasto con i principi cardine per la regolazione del mercato interno ossia libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, oltreché che con quelli costituzionali di parità di trattamento degli operatori economici.
Si propone, pertanto, di modificare la disposizione limitando l’esclusione alle sole società che detengano partecipazioni di tipo qualificante, dirette o indirette nel soggetto concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento (pure escluso) nonché alle sue controllate o collegate;
-ripristino percentuale 80/20 degli affidamenti dei concessionari
Al fine di limitare l’insorgere di vantaggi competitivi indebiti nel settore delle concessioni autostradali, viene rilevata l’importanza di abrogare la disposizione di cui all’art. 1, c. 568 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che, intervenendo in modifica dell’art. 177 del Dlgs. n.50/2016 ha elevato dal 20% al 40% la quota di lavori che i titolari delle concessioni autostradali, che abbiano acquisito le concessioni senza gara, possono realizzare mediante società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
Anche l’Autorità garante del mercato e della concorrenza, nel corso della recente audizione svoltasi alla Camera sul decreto in esame ha sottolineato la medesima necessità di intervento.
Peraltro, il ritorno ad un quadro regolatorio in linea con la normativa UE che obbligherebbe tutti coloro che hanno ottenuto concessioni senza gara così come proroghe – come nella stragrande maggioranza delle concessioni autostradali in Italia – ad affidare a terzi il 100% dei lavori di propria competenza, al fine di sanare l’assenza di concorrenza verificatasi “a monte” dell’affidamento, si pone a garanzia di tutti gli occupati del settore.
Stante anche il perdurare della grave recessione in atto nel mercato delle opere pubbliche, l’edilizia ha registrato un andamento negativo dell’occupazione continuo e progressivo e che ancora non registra allo stato una inversione di tendenza. Pertanto, riportare sul mercato quote di lavoro significative può contribuire alla frenata della perdita occupazionale, dando nuovo impulso alle dinamiche del mercato del lavoro del settore;
nonché per le tematiche afferenti la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma delle seguenti:
-subappalto nei lavori privati
Viene sottolineata la necessità di modificare la norma che disciplina le modalità di affidamento, in regime di subappalto, dei lavori di ricostruzione privata effettuati nelle zone colpite dal Terremoto del Centro Italia 2016 consentendo il subappalto senza alcun limite percentuale di tutte le lavorazioni o, in alternativa, delle lavorazioni speciali.
Tale previsione appare conforme all’art 1656 del codice civile il quale prevede come unica condizione per l’ammissibilità del subappalto l’assenso del committente.
In secondo luogo, viene proposto di chiarire che l’indicazione dei nominativi degli eventuali subappaltatori, una volta che il committente ha dato l’assenso preventivo sulle tipologie di lavorazioni ammesse al subappalto, può essere effettuata anche in un momento successivo a quello della stipula del contratto di appalto principale. Infatti, l’obbligo di dover indicare fin da subito i nominativi dei subappaltatori già all’atto di sottoscrizione del contratto, determina la difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di individuare imprese che saranno impegnate, in qualità di subappaltatori, nei mesi successivi. Tali imprese, per la maggior parte di piccole dimensioni, non sono in grado di programmare la propria attività in modo da assicurare una gestione efficiente dei fattori produttivi nell’importante opera di ricostruzione che coinvolgerà il territorio;
-anticipo spese da parte dei beneficiari del contributo per la ricostruzione privata
Al fine di velocizzare il processo di ricostruzione privata, viene evidenziata l’importanza, in merito alla possibilità riconosciuta dall’art.5 c.6 del DL 189/2016 che i soggetti beneficiari del contributo per la ricostruzione possano anticipare le spese e poi chiederne il rimborso, di prevedere l’emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari.
Al momento, infatti, secondo quanto previsto dalle Ordinanze (n. 13 e 19), il proprietario dell’immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente; tutto deve essere liquidato dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l’ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori. Ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
-differimento della ripresa dell’attività di riscossione
A fronte dei ritardi nelle procedure legate alla ricostruzione nell’area del “cratere”, viene rilevata l’importanza di differire di ulteriori 24 mesi (fino al 31 dicembre 2021) il termine di cui all’art. 11, c. 2, del DL 8/2017per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti da accertamenti esecutivi e per le attività esecutive degli Agenti della riscossione, al fine di permettere ai cittadini e alle imprese di riprogrammare al meglio le proprie attività e di concentrare tutte le risorse sulla priorità di ripristinare case e fabbriche;
-proroga del credito d’imposta per investimenti nelle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma
Viene evidenziata la necessità di estendere per un ulteriore periodo d’imposta (fino al 31 dicembre 2020) la possibilità prevista per le imprese del “cratere” dall’art. 18-quater del DL 8/2017 di accedere al credito d’imposta per nuovi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature.
Il credito d’imposta rappresenta, infatti, uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe – in prospettiva – essere ancora più efficace se venisse consentito alle imprese – con un opportuno intervento normativo – la cessione a soggetti privati in luogo della compensazione nel modello F24 a scomputo delle imposte;
–proroga e potenziamento della Zone Franca Urbana “Sisma Centro Italia”
Considerato che a più di un anno di distanza dalla sua istituzione ai sensi dell’art. 46 del DL 50/2017, la Zona Franca Urbana (cd. ZFU) “Sisma Centro Italia” è risultata uno strumento agevolativo straordinario, che sta fattivamente contribuendo al rilancio economico e sociale dei 140 Comuni localizzati nell’area del “Cratere”, viene rilevata l’opportunità e l’urgenza di prorogarne e potenziarne l’efficacia prevedendo, in particolare:
-l’estensione dell’ambito soggettivo d’applicazione dell’agevolazione ZFU “Sisma Centro Italia”, riconoscendo la spettanza anche alle nuove attività avviate dal 1° gennaio 2018 e di quelle che si insedieranno nell’area entro il 2021;
-la proroga dell’agevolazione ZFU “Sisma Centro Italia” al 2021 (in base all’attuale normativa, i benefici sono infatti applicabili solo per gli anni 2017 e 2018);
– l’introduzione di una specifica norma che regolamenti il rimborso dei contributi INPS e dell’IMU già versati nel periodo 2017 dalle imprese già ammesse ai benefici ZFU.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.