CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni in materia di azione di classe” (DDL 791/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento è volto a riformare l’istituto dell’azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies).
Viene, inoltre, previsto, l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’azione di classe. In particolare, l’azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” ed è nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Viene, poi, ampliato l’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. I destinatari dell’azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all’azione.
Tra le ulteriori misure sono previste:
– l’articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l’ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato con il quale si liquidano le somme agli aderenti alla classe;
– il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello);
– la disciplina dell’adesione all’azione di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l’azione;
– l’ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive.
Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36).
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 8 della L 124/2015 che recava, tra le altre, specifica delega per l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introduce disposizioni correttive e integrative ai decreti adottati in tale ambito (Dlgs 97/2017; Dlgs 139/2006 e Dlgs 217/2005).
In particolare, oltre alla disciplina dell’ordinamento del personale, viene modificato l’art. 13 del Dlgs 139/2006 sulla definizione ed ambito della prevenzione incendi, prevedendo che tale funzioni si esplichi in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n. 38/2018.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.