CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto Legge 109 del 28 settembre 2018 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (DDL 1209/C).
Le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Nell’ambito dei poteri derogatori attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione, viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Interno da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di individuare speciali misure amministrative di semplificazione, volte al rilascio delle documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
Emendamento 1.500 dei Relatori
Viene previsto che anche nelle more dell’emissione del decreto per le occupazioni d’urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione, il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese.
Con riferimento alla disciplina dell’affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, vengono escluse dal suddetto affidamento le attività propedeutiche. Viene, inoltre, precisato che l’affidamento è rivolto ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da società o da soggetti da quest’ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, e non già ai soggetti diversi da tutte le società concessionarie di strade a pedaggio, come previsto dal testo iniziale.
Emendamento 1.55 del Governo ed em. 1.100 dei Relatori
Articoli aggiuntivi
Vengono introdotte misure per la tutela del diritto all’abitazione ai soggetti proprietari e usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova ai fini della ricostruzione dell’infrastruttura crollata.
Emendamento 1.55 del Governo
Vengono, inoltre,introdotte misure specifiche volte alla esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) e alla verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
Emendamento 1.55 del Governo
Vengono introdotte misure a sostegno degli operatori economici danneggiati in conseguenza del crollo del ponte. In particolare, viene previsto il ristoro dei danni alle unità immobiliari sedi operative di imprese e oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al suddetto evento.
Emendamento 4.050 (nuova formulazione) dei Relatori
Viene prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del Ponte Morandi.
Emendamento 4.051 (nuova formulazione) dei Relatori e subemend. 0.4.051.200 e 0.4.051.300 dei Relatori
Vengono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2018 al fine di garantire la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese.
Emendamento 5.100 (nuova formulazione) dei Relatori
Viene prevista l’adozione, da parte del Commissario Straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell’Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale.
Emendamento 9.02 (nuova formulazione) dei Relatori
Art. 12 -commi aggiuntivi
Viene disposto il trasferimento alla neo costituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali delle funzioni ispettive e dei poteri di cui agli artt. 11 e 12 del Dlgs 264/2006 al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti e non alla rete stradale transeuropea. A tal fine viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, che definisca i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, nonché gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni impartite dall’Agenzia.
Vengono, inoltre, attribuite all’Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, tramvie, ferrovie urbane) esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle Infrastrutture.
Emendamento 12.150 (nuova formulazione) dei Relatori
Viene disposto che il Ministro delle Infrastrutture riferisca annualmente, a decorrere dal 1° marzo 2020, alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.
Emendamento 12.101 dei Relatori
Art. 13 -commi aggiuntivi
Viene prorogato, dal 31 dicembre 2018 al 15 settembre 2019, il termine di cui all’art. 50-ter, c.2, del Dlgs 82/2005, di operatività della sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati affidata al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale.
Emendamento 13.9 (nuova formulazione) dei Relatori e 13.8 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 14 -commi aggiuntivi
Viene precisato che il sistema di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali, istituito in via sperimentale dal provvedimento, opera anche utilizzando il sistema Building Information Modeling -BIM.
Emendamento 14.1 a firma di parlamentari
Viene istituito un fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l’anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell’area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.
Emendamento 14.4 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 18
Viene modificata la norma del testo sulle funzioni del Commissario per Ischia, con l’attribuzione di ulteriori funzioni relative a coordinamento e realizzazione: degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; della mappatura della situazione edilizia e urbanistica per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; nonché all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
Emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 a firma di Parlamentari
Art. 24
Viene modificata la norma sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per il sisma dell’Isola di Ischia, prevedendo l’obbligo di includere nella domanda di contributo l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
Emendamento 24.1 a firma di Parlamentari
Art. 25
Viene modificata la norma del testo sul sisma dell’Isola di Ischia, concernente la disciplina della definizione delle istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, prevedendo in particolare il previo rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 e, per le medesime istanze, l’esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa).
Un’ulteriore modifica è volta a precisare che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono
Emendamento 25.100 dei Relatori
Art. 29
Viene previsto che agli atti di competenza del Commissario straordinario per gli eventi sismici dell’isola di Ischia si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicitàdegli atti dettate dall’art. 36 del D.L. 189/2016 che prevede, tra l’altro, la pubblicazione e l’aggiornamento sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Emendamento 29.1 a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prorogata al 31 dicembre 2019 l’operatività dell’Unità Tecnica- Amministrativa (UTA), di cui all’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’Unità Tecnica-Amministrativa.
Emendamenti 32.2 e 32.4 a firma di Parlamentari
Art. 37
Viene modificato l’art. 2 del D.L. 189/16 (sisma in centro Italia), prevedendo che le ordinanze del Commissario straordinario siano emanate, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento, e che il Commissario straordinario coadiuvi gli enti locali anche nella realizzazione degli interventi, oltre che nella loro progettazione.
Emendamenti 37.1 e 37.3 (nuove formulazioni) a firma di Parlamentari
Viene modificato l’art. 6, comma 8, del D.L. 189/16 aggiungendo, tra le spese ammissibili a finanziamento, oltre alle spese per prestazioni tecniche e amministrative, anche le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.
Viene, altresì, modificato l’art. 34, comma 5, del D.L. 189/16, che elenca i contributi massimi, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, al fine di prevedere, attraverso l’emanazione di una ordinanza commissariale, la possibilità del riconoscimento di un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per entrambi le suddette attività professionali.
Emendamenti 37.12 e 37.13 a firma di Parlamentari
Viene modificato l’art. 15, comma 3-bis del D.L. 189/16, riguardante gli interventi di competenza delle diocesi, al fine tra l’altro:
– di precisare che gli interventi di competenza delle diocesi riguardano i “lavori” e non gli interventi, come attualmente previsto;
– di aumentare il previsto importo per singolo lavoro di competenza della diocesi da una cifra non superiore a 500.000 ad una cifra non superiore a 600.000 euro.
Emendamenti 37.8 e 37.10 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 39
Vengono introdotto disposizioni di modifica dell’art. 1-sexies del D.L. 55/2018 (recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), contenente la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati.
Emendamenti 39.098 e 39.099 (nuove formulazioni) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene autorizzata, al fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018.
Emendamento 40.013 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 42
Viene previsto, al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all’art. 1, comma 170, della L 107/2015 sono accertate con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sicurezza delle strutture.
Emendamenti 42.3 (nuova formulazione) dei Relatori e 42.4 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene modificato l’art. 1 della L 232/2016 al fine di prevedere che per gli interventi già individuati – realizzazione di nuove strutture scolastiche per le quali è stata prevista la destinazione, da parte dell’INAIL, di € 100 mln – l’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni può essere raggiunta successivamente all’adozione del decreto attuativo, purché anteriormente all’avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.
Vengono, altresì, previste autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative-
9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 – e di poli per l’infanzia innovativi – 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Emendamenti 42.07 (nuova formulazione) dei Relatori e 42.05 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene modificato l’art. 13 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, ai Comuni e ai Commissari delegati che operano in regime straordinario, di cui all’art. 25, comma 7 del medesimo Codice, di porre in essere attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile.
Emendamento 44.0100 dei Relatori
Il provvedimento si compone di cinque Capi relativi rispettivamente a: interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica nel territorio di Genova; sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia per gli eventi sismici del 21 agosto 2017; misure urgenti per gli eventi sismici dell’Italia centrale negli anni 2016-2017; ulteriori interventi.
Il decreto legge, in scadenza il 27 novembre 2018 passa, ora, all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
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– Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 46 ).
La Commissione Trasporti ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il Contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo: alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative; alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare le risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi suddetti.
Nello stesso viene delineato un piano degli investimenti in corso e programmatici articolato in 4 sezioni ben distinte, di cui la prima è composta dalle opere da realizzare dotate di integrale copertura finanziaria e le altre sezioni hanno carattere programmatico, rappresentando la pianificazione tecnico-economica di massima per un periodo temporale almeno decennale dei fabbisogni finanziari di competenza come quadro di riferimento per la selezione e l’inserimento degli interventi meritevoli di finanziamento nei documenti di programmazione nazionale (DPP).
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.