Fornite dall’Inps istruzioni operative in merito al congedo di maternità e al congedo straordinario spettante ai lavoratori che assistono familiari portatori di gravi disabilità.
L’Inps, con l’allegato messaggio n. 4074/2018, ha fornito istruzioni operative in merito al congedo di maternità e al congedo straordinario spettante ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap gravi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico su maternità e paternità,) le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, o disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione, e quello di detto periodo di congedo non siano decorsi più di sessanta giorni.
L’Istituto, nel recepire il disposto della sentenza n. 158/18 della Corte costituzionale nel merito, precisa che i periodi di congedo straordinario fruiti dalla lavoratrice gestante per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001), devono essere esclusi dal computo dei suddetti sessanta giorni antecedenti il periodo di astensione obbligatoria.
L’Inps evidenzia che il disposto della sentenza non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma solo quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
A fronte della legge n. 76/2016 che, nel regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sancisce come le disposizioni riferite al matrimonio sono da riferirsi anche alle parti dell’unione civile, dal computo dei sessanta giorni devono essere esclusi anche i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Le indicazioni dell’Istituto si applicano, su richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla citata sentenza, per i quali non sono trascorsi i termini di prescrizione o per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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