L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il DDL recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (DDL 1189/C – Relatori On. Francesco Forciniti e Francesca Businarolo del Gruppo parlamentare M5S), con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra le novità del testo:
-viene rivisto l’istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In particolare viene disposto che:
· il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione;
· si sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
L’entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020;
-viene modificata la disposizione sulla riabilitazione, prevedendo che la stessa non produce effetti sulle pene accessorie perpetue e che decorso un termine non inferiore a sette anni (in luogo di “non inferiore a 12 anni” come previsto nel testo originario) dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
-viene riscritto l’art. 317-bis c.p. sulle pene accessorie, prevedendo che la condanna per i reati contro la PA, specificatamente indicati, importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblici servizio.
Viene, altresì, specificato che se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., primo comma (vale a dire se si tratti di fatti di particolare tenuità) la condanna comporta l’interdizione e il divieto temporanei da 5 a 7 anni.
Viene, inoltre, previsto che quando ricorre la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., secondo comma (per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite), le sanzioni accessorie operano da uno a cinque anni;
-con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 323-terc.p.introdotta dal provvedimento, viene eliminato il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) dall’elenco dei delitti contro la P.A. in presenza dei quali essa opera e viene ridotto da 6 a 4 mesi dalla commissione del fatto, il termine entro cui procedere alla denuncia volontaria e fornire indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili;
-l’incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all’imputato prima della condanna. Tale misura, se si procede per reati contro la PA, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 c.p.p., comma 1;
-vengono aumentate le pene per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) prevedendo la
reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro);
–viene aggiunto all’articolo 323 c.p. (abuso d’ufficio) un’ulteriore disposizione con la quale si prevede che la pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell’ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;
-viene modificata la norma del testo che novella l’art. 25 del Dlgs 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevedendo:
· l’irrogazione all’ente della sanzione fino a 200 quote in relazione anche alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
· la modifica della durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche per i reati di concussione (art. 317c.p.); corruzione (art. 319, 319-bis, 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); dazione o promessa al pubblico ufficiale di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321c.p.);istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell’ente le posizioni apicali sopraindicate;
· una minore durata delle sanzioni interdittive, non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quando, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato, tra l’altro, per evitare ulteriori conseguenze del reato, per assicurare le prove dell’illecito e per individuarne i responsabili e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
-viene modificato l’art. 51 del D.Lgs 231/2001 in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti, prevedendo che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno e che anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
Il testo passa ora alla seconda lettura del Senato.