Chiarito dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 6/2018, su istanza di A.N.I.S.A., che non è possibile escludere l'applicazione dello straordinario e le relative maggiorazioni retributive, ai lavoratori intermittenti.
Con l’allegata nota n. 6 del 24 ottobre scorso, Il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) in merito all’applicabilità, ai lavoratori intermittenti, delle disposizioni in materia di orario di lavoro, di cui al D.Lgs n. 66/2003, nelle ipotesi di lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.
In particolare, è stato chiesto se fosse possibile riconoscere al lavoratore esclusivamente il controvalore per la prestazione svolta come se fosse orario ordinario, senza riconoscimento della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il Dicastero, nel rammentare la disciplina sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs n. 66/2003, ha ribadito quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 in merito all’istituto del lavoro a chiamata, il cui trattamento economico deve essere ispirato al principio di proporzionalità e in base alla prestazione effettivamente eseguita e, pertanto, non può ricevere trattamenti economici e normativi meno favorevoli rispetto al lavoratore di pari livello subordinato.
Pertanto, la facoltà concessa al datore di lavoro di attivare tale contratto di lavoro sulla base di esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive previste dal D.Lgs n. 66/2003 e dai relativi contratti collettivi applicati.
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