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In caso di violazioni stradali, cui consegue anche la decurtazione dei punti patente, i dati del conducente che era effettivamente alla guida al momento dell’infrazione, potranno essere comunicati successivamente a qualsiasi organo di polizia. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 25685/2018

Archivio, Edilizia e territorio

Multe stradali: decurtazione punti e invio comunicazione dell’effettivo conducente

13 Novembre 2018
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DECURTAZIONE PUNTI PATENTE – COMUNICAZIONE DATI EFFETTIVO CONDUCENTE – COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA
 
L’articolo 126-bis del Codice della strada (D. lgs n. 285/92) prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione che comporta anche la perdita di punti sulla patente di guida, il proprietario del veicolo (sia esso persona fisica o persona giuridica, in questo caso tramite il legale rappresentante) è obbligato a comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione  i dati personali e della patente di chi si trovava alla guida al momento della commessa infrazione.
 
L’obbligo di comunicazione sussiste anche se il proprietario del veicolo è egli stesso l’effettivo conducente, se ha pagato la multa o se ha proposto ricorso.
 
In caso di omessa comunicazione, senza documentato e giustificato motivo, verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da 286 a 1.143 euro (importi aggiornato con gli aumenti in vigore dal 1° gennaio 2017). Tale ulteriore sanzione dovrà essere notificata al trasgressore nei termini previsti dall’articolo 201 del Codice della strada (90 giorni dall’accertamento) e pagata entro 60 giorni.
 
ALCUNI CHIARIMENTI RECENTI DA PARTE DELLA CASSAZIONE
 
In merito all’obbligo di comunicare, agli organi di polizia, i dati dell’effettivo conducente cui poter applicare la decurtazione dei punti patente, di recente vi sono stati alcuni interessanti chiarimenti da parte della giurisprudenza:
Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza n. del 15 ottobre 2018
  • la comunicazione dei dati non deve essere fatta utilizzando particolari formalità;
  • la comunicazione dei dati può ritenersi assolta anche se effettuata ad un organo diverso da quello procedente, in difformità quindi dal disposto dell’articolo 126-bis CdS.
In tale ipotesi l’organo amministrativo ricevente è tenuto però a  trasmettere subito gli atti all’amministrazione competente. Ad esempio, se la multa è stata notificata dalla Polizia Municipale i dati possono essere comunicati anche mediante semplice deposito presso un comando dei Carabinieri.
Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 18027 del 9 luglio 2018
 
Il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente nel caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti della patente decorre dalla data di notifica del verbale principale e non dalla definizione dell’eventuale procedimento di opposizione dell’infrazione. La sentenza afferma una principio diverso da quello contenuto nella circolare del 29 aprile 2011 del ministero dell’Interno, ai sensi della quale chi fa ricorso contro una multa non sarebbe tenuto a comunicare i dati del conducente prima della fine del giudizio. Quindi, secondo la Cassazione, a prescindere dall’esito del ricorso, il proprietario ha l’obbligo di collaborare con la pubblica amministrazione al fine di rendere noti i dati del conducente, senza attendere l’esito del giudizio sull’infrazione principale.
Fonte: Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza n. 9555 del 18 aprile 2018
 
Nell’ordinanza in esame la Cassazione ammette che il proprietario possa ritenersi esonerato dalla comunicazione dei dati se dichiara di non sapere chi si trovasse alla guida nel momento in cui è stata commessa l’infrazione stradale che comporta la perdita di punti patente. La giustificazione va, tuttavia, valutata caso per caso. La sentenza è degna di menzione in quanto finora la Cassazione aveva sempre affermato che gli intestatari dei veicoli non potevano di fatto non conoscere a chi il mezzo fosse stato affidato.
 
Il concetto di “giustificato e documentato motivo”, contenuto nell’articolo 126-bis, comma 2, del CdS sarebbe mirato, infatti, secondo la Corte, a punire solo chi rifiuta di collaborare all’identificazione del guidatore (non rispondendo affatto all’invito contenuto nel verbale) e non chi semplicemente omette di farlo (rispondendo di non sapere). Quest’interpretazione è alla base dell’ordinanza 9555 della Cassazione, la quale conclude che, quando la collaborazione è solo omessa, sta al giudice valutare caso per caso.
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