CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018” (DDL 1201/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 15 novembre u.s.).
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono previste nuove direttive da recepire nell’allegato A del testo, tra cui la direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020).
Emendamento 1.150 a firma di parlamentari
Art. 9
Viene inserito tra i principi e criteri di delega per l’attuazione del Regolamento UE 2017/1131 sui fondi comuni monetari l’adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.
Emendamenti 9.150 e 9.151 a firma di parlamentari
Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per l’adozione, secondo le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31 e 32 della L.234/2012, di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell’allegato A al provvedimento stesso. Vengono, altresì, previste norme di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea. Sono, inoltre, dettati criteri di delega specifici per l’attuazione, tra l’altro, della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la dir. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la dir. 2012/27/UE sull’efficienza energetica e delle direttive (UE)2018/850 e (UE)2018/851 relative alle discariche di rifiuti.
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (DDL 1189/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con numerose modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene soppressa la disposizione che prevedeva per alcune tipologie di reato specificamente indicate l’inasprimento della sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA.
La suddetta sanzione accessoria viene, tuttavia, affiancata alla pena dell’interdizione dai pubblici
uffici che si applica in caso di condanna per il catalogo dei reati specificatamente indicato ed integrato dal provvedimento in oggetto.
Emendamento 1.4 (nuova formulazione) e 1.5 a firma di parlamentari
Viene riscritta la disposizione che interviene sugli effetti della riabilitazione ai sensi dell’art. 179 c.p. Al riguardo, viene previsto che la stessa non produce effetti sulle pene accessorie perpetue e decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Emendamento 1.51 a firma di parlamentari
Viene inserita tra i reati per i quali opera la causa speciale di non punibilità di cui all’art. 323-ter introdotto dal provvedimento anche la corruzione in atti giudiziari.
Emendamento 1.90 a firma di parlamentari
Art. 1 –commi aggiuntivi
Viene modificata la disciplina sulla decorrenza dei termini di prescrizione dei reati continuati di cui all’art. 158 c.p. e sulla sospensione del suo corso di cui all’art.159 c.p. stabilendo, in particolare, che
il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
Viene, inoltre, fissato al 1° gennaio 2020 il termine di entrata in vigore della nuova disciplina.
Emendamento 1.124 dei Relatori e subemendamento 0.1.124.42 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene rimodulata la sanzione da applicare al reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.
prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Emendamento 1.120 a firma di parlamentari
Art. 2 commi aggiuntivi
Viene disposto che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice dispone l’interdizione temporanea dell’imputato nella conclusione di
contratti con la stessa P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Emendamento 2.4 a firma di parlamentari
Art. 6 commi aggiuntivi
Viene integrata la disposizione del testo che modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato di cui al Dlgs 231/2001. In particolare, viene prevista l’irrogazione all’ente della sanzione fino a 200 quote in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p. Viene, inoltre, ampliata, per
una serie di reati contro la P.A. specificatamente indicati, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche.
Il provvedimento prevede, tra l’altro: l’inasprimento della sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA; l’aumento delle pene per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p.; la riformulazione della fattispecie del traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p.; modifiche al Dlgs 231/2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in relazione alla commissione dei reati di concussione, induzione indebita e corruzione; l’estensione al contrasto dei reati contro la PA della disciplina degli agenti sotto copertura che verranno “infiltrati” in contesti in cui si ritiene che si stiano consumando reati.
Il disegno di legge passa, ora, all’esame dell’Aula.