Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema per informare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, lo scorso 3 dicembre, l’allegata Circolare n. 412088 con la quale ha fornito chiarimenti in merito al “credito di imposta formazione 4.0”, di cui all’art. 1, commi da 46 a 56 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Nel richiamare, preliminarmente, le caratteristiche principali della disciplina agevolativa, l’Istituto ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’operatività della disposizione suddetta, di cui si riassumono brevemente alcuni aspetti di interesse.
Con riferimento alle condizioni di applicabilità del credito di imposta: termine per il deposito dei contratto collettivi aziendali o territoriali, è stato ribadito che, ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario che le attività formative delle “tecnologie 4.0” siano espressamente disciplinate nei contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 (entrata in vigore della disposizione) e depositati presso l’Ispettorato ovvero trasmessi in modalità telematica, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. L’accordo dovrà contenere le attività formative e la loro programmazione. Le modalità di erogazione delle attività potranno invece essere oggetto di un successivo accordo integrativo.
A tal riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, con una nota pubblicata sul proprio portale il 6 dicembre scorso, che è disponibile la nuova funzionalità del servizio di deposito telematico dei contratti. Per maggiori informazioni sulla nuova funzione è possibile consultare la scheda dedicata in “strumenti e servizi”.
In merito, poi, alle modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti di controllo, è stato chiarito che non essendo prevista alcuna limitazione sulle modalità di erogazione delle attività formative, sarà possibile riconoscere l’agevolazione anche per le attività formative svolte in modalità “on-line”. E’ stato, altresì, precisato che è, però, necessario verificare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative, tramite la predisposizione di almeno 4 momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, unitamente ad una verifica finale. Tali modalità di verifica potranno essere applicate solamente alle attività formative realizzate dalla data di pubblicazione della circolare.
Con riferimento, poi, alle attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali,è stato precisato che la documentazione prevista può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo.
Relativamente, infine, al cumulo del credito di imposta con altri incentivi alla formazionee, in particolare, per le stesse attività di formazione, è stato chiarito che l’impresa può sommare i benefici derivanti dall’applicazione di incentivi diversi senza che le misure interferiscano e anche nel caso che i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa. Ciò a condizione che dal cumulo non si determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di cui al Reg. n. 65/2001 anche nel caso di concorso con incentivi sottoposti al regime del c.d. “de minimis”.
Il credito d’imposta è, dunque, cumulabile anche con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante all’attività di formazione, in quanto avrebbero stessa finalità ma costi ammissibili diversi. Diversamente, se il contributo alla formazione interessa anche i costi del personale impegnato nelle attività formative, dovrà essere verificato che il cumulo non superi l’intensità massima prevista. Nel caso in cui l’impresa abbia usufruito di un aiuto, ad esempio, per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato impegnato nelle attività di “formazione 4.0”, il calcolo del beneficio dovrà essere effettuato assumendo la retribuzione lorda in relazione a ore e giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione già coperta dall’aiuto all’assunzione.
Nel rinviare ad una lettura della allegata circolare, si informa che, al momento, la legge di bilancio prevede la proroga di detto credito di imposta anche per l’anno 2019.
34569-Circolare-MiSE-CIF-40n 412088.pdfApri