è all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (DDL 989/S – Relatori la Sen. Daisy Pirovano del Gruppo Lega ed il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Sen. Mauro Coltorti, del Gruppo parlamentare M5S).
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
– viene istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2 della L. 662/1996, una sezione speciale con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per interventi di garanzia in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e titolari di crediti nei confronti delle P.A. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verranno stabilite le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale. Viene, precisato che l’efficacia della suddetta previsione è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
(art. 1)
– viene disposta l’abrogazione dell’art. 15 del Dlgs 151/2015 dell’entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2019 del libro unico del lavoro telematico tenuto presso il Ministero del Lavoro;
(art. 3)
– vengono apportate modifiche alla disciplina della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 del Cpc. In particolare, viene innalzato da 36 a 48 mesi il termine entro cui il debitore è tenuto a versare con rateizzazioni mensili la somma da sostituire al bene pignorato determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione nonché innalzato da 15 a 30 giorni il termine oltre il quale, in caso di ritardato pagamento di una delle suddette rate, le somme versate formano parte dei beni pignorati.
Viene, inoltre, integrata la disciplina della autorizzazione alla vendita di cui all’art. 560 del cpc con la previsione che, qualora il debitore documenti in udienza di essere titolare di crediti nei confronti di P.A. certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia. Le disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento;
(art. 4)
– vengono apportate modifiche all’art. 80 del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti) sulle cause di esclusione dalle procedure di appalto riscrivendo quello relativo all’illecito professionale. In particolare, vengono previste le seguenti ipotesi di esclusione:
· la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
· l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
· l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
Viene, inoltre, precisato che le suddette modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
(art. 5)
– viene disposta la soppressione, dal 1° gennaio 2019, del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-ter del Dlgs 152/2006. A partire dalla medesima data e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e coloro che vi abbiano volontariamente aderito effettuano gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti secondo il modello previgente cartaceo;
(art. 6)
– vengono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al fine di far fronte all’emergenza del progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, le seguenti funzioni:
– effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all’amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l’aumento della capienza delle strutture esistenti;
– gestione delle procedure di affidamento dei predetti interventi, delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
– individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
Il programma dei lavori da eseguire, nonché l’ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto ministeriale;
(art. 7)
– vengono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione della piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di cui all’art. 5, c.2, del Dlgs 82/2005 nonché i relativi compiti svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale, ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana.
Viene, inoltre, prorogato, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la predetta piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
(art. 8)
Il decreto legge scade il 12 febbraio 2019.