Nella riunione di oggi, 6 dicembre 2018, la Commissione degli Esperti, di cui l’ANCE fa parte, ha dato il via libera definitivo al nuovo Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA AG69U, che dovrà ora essere approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per trovare applicazione dal periodo d’imposta 2018[1].
La versione definitiva dell’ISA AG69U recepisce le osservazioni formulate dall’ANCE nel parere trasmesso ufficialmente all’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 settembre 2018[2], in merito ad alcuni aspetti potenzialmente critici, sui quali era stata appunto richiesta una valutazione più approfondita e puntuale anche da parte della SOSE.
In linea generale, si ricorda che gli ISA sono stati ideati per superare la logica dell’accertamento presuntivo, oggi fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio di Settore, e favorire invece la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”[3].
Il meccanismo di operatività del nuovo strumento è tale per cui, più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più si avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità.
Ai fini della determinazione dell’indice, le imprese del settore delle costruzioni sono classificate in 9 Modelli Organizzativi di Business (MOB), che tengono conto della specificità dell’attività esercitata e dell’acquisizione dei lavori, in particolar modo in caso di lavorazioni eseguite prevalentemente in subappalto.
Sempre per il settore delle costruzioni, inoltre, l’ISA è influenzato e sintetizza il valore di:
- 3 indicatori elementari di affidabilità:
– Ricavi per addetto
– valore aggiunto per addetto
– Reddito per addetto
- 16 indicatori elementari di anomalia, che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul calcolo dell’ISA solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento.
In merito, l’ANCE aveva evidenziato due aspetti potenzialmente critici riguardanti:
l’opportunità di diversificare, ai fini della costruzione dell’indice, le imprese che svolgono prevalentemente attività di nuova costruzione, da quelle operanti in prevalenza nel comparto del recupero dell’esistente, che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, è divenuto il segmento sempre più rappresentativo dell’intero settore delle costruzioni, anche in termini di numerosità di imprese che in esso operano;
la necessità di valutare in modo adeguato gli oneri che caratterizzano maggiormente il settore delle costruzioni, relative a: formazione, sicurezza ed aspetti finanziari. Questi ultimi includono, non solo l’elevato grado di indebitamento che fisiologicamente fa capo alle imprese del settore, ma anche le criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni committenti, nonché quelli dovuti all’operatività di sistemi particolari di liquidazione dell’IVA, quali lo split payment ed il reverse charge, che incidono sugli oneri (anche burocratici) connessi al recupero dell’elevato credito IVA che si genera.
Nel recepire tali rilievi, l’Agenzia delle Entrate ha quindi proceduto all’aggiornamento dei coefficienti delle variabili di stima e alla modifica del funzionamento dell’indicatore di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”.
In particolare, nelle funzioni di stima del “Valore aggiunto per addetto” e dei “Ricavi per addetto” è stata valutata la percentuale di attività svolta nell’ambito della riqualificazione e del recupero di edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), e la percentuale di attività svolta nell’ambito dei lavori complementari.
Nel caso dell’indicatore di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”,le soglie di riferimento sono state modulate sulla base dell’incidenza delle “Operazioni con scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)” sul “Volume di affari”.
Inoltre, si è proceduto a un affinamento delle informazioni da inserire nel Quadro E per la successiva revisione dell’Indice. Si tratta, tra le altre, delle informazioni riguardanti:
· Costi sostenuti per la gestione della sicurezza;
· Costi di formazione;
· Costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali.
Infine, è stata decisa un’evoluzione anticipata al 2019 dell’ISA per le costruzioni, proprio per valutare l’effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.
[1] Cfr. Art.1, co.931, legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
34500-Osservazioni Ance ISA AG69U.pdfApri