Iperammortamento per gli investimenti in chiave “industria 4.0”, il disegno di legge di Bilancio 2019 proroga l’agevolazione fiscale
Prorogato per tutto il 2019 l’iperammortamento per gli investimenti in chiave “industria 4.0” con una modulazione delle aliquote in relazione all’entità dell’investimento. Nessuna proroga, invece, per il superammortamento.
Il disegno di legge di Bilancio 2019, attualmente in discussione al Senato (DDL 981/S), ha previsto anche per il 2019, la proroga dell’agevolazione fiscale spettante per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (cd. “Iperammortamento”), secondo la quale per l’acquisto di determinati beni materiali digitali la percentuale d’ammortamento viene aumentata (attualmente la maggiorazione riconosciuta è pari al 150% del costo d’acquisto).
In particolare, l’agevolazione si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Per questi la maggiorazione si applicherà nella misura del:
Importo degli Investimenti |
Maggiorazione riconosciuta |
fino a 2.500.000 di euro |
170%[1] |
da 2.500.000 a 10.000.000 di euro |
100% |
da 10.000.000 a 20.000.000 di euro |
50% |
oltre 20.000.000 di euro |
0 |
L’agevolazione, dunque, non si applica:
· sulla parte di investimenti che eccedono il limite di 20 milioni di euro;
· agli investimenti che beneficiano dell’iperammortamento 2018[2];
· agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%[3], agli acquisti di beni inseriti nell’allegato 3 della legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015), agli investimenti in fabbricati e costruzioni[4].
Restano, inoltre, valide le disposizioni in materia di:
· investimenti sostitutivi, in base alle quali, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
o sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
o attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
· delocalizzazione[5], in base alle quali, si decade dal beneficio qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa, ad eccezione dell’ipotesi di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell’impresa localizzate all’estero.
La proroga per il 2019 interessa anche l’ammortamento al 140% per specifici beni immateriali strumentali acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto “Iperammortamento”.
Si evidenzia che il disegno di legge di Bilancio per il 2019 attualmente, non prevede, la proroga del “superammortamento”, ossia la maggiorazione del 30% dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (non a tecnologia avanzata).
[1] Si segnala che nel corso dell’iter di discussione del DDL Bilancio 2019 presso la Camera, in prima lettura, è stata approvata una proposta emendativa che ha innalzato l’aliquota di maggiorazione per gli investimenti sino a 2.500.000 di euro, da 150% a 170%.
[2] Cfr. art. 1, comma 30, legge n.205/2017.
[3] Ai sensi del DM 31 dicembre 1988.
[4] Ai sensi dell’art. 1, co. 93 della legge 208/2015.
[5] Cfr. art.7, DL. 87/2018 convertito, con modifiche, nella legge n.96/2018.
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