L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (DDL 989/S – Relatori la Sen. Daisy Pirovano del Gruppo Lega ed il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Sen. Mauro Coltorti, del Gruppo parlamentare M5S) approvando solo alcune delle numerose modifiche proposte dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici.
Nel corso dell’iter, infatti, le Commissioni avevano accolto oltre 90 misure eterogenee rispetto al contenuto proprio del decreto e, una volta giunto in Aula il testo, sono state sottoposte ad un rigoroso vaglio di ammissibilità che ha ridotto a circa 25 le proposte.
Anche alcune delle proposte di interesse ANCE illustrate nel corso della sua audizione(si veda notizia di “Interventi” dell’8 gennaio u.s.) approvate dalle Commissioni sono state poi dichiarate improponibili in Aula: si tratta delle misure di semplificazione procedurale per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nonché per gli interventi edilizi in zone sismiche.
Non è stata, altresì, confermata dall’Aula – in recepimento del parere della Commissione Bilancio – la proposta che nel senso auspicato da ANCE estendeva il Fondo di garanzia PMI anche alle imprese in difficoltà finanziaria nella restituzione dei debiti contratti con le banche.
Sul tema degli appalti le numerose proposte di modifica al Dlgs 50/2016 presentate in Commissione da numerosi Gruppi parlamentari anche di maggioranza, tra cui quelle richieste ed auspicate da ANCE, non sono state accolte per essere affrontate – considerata la rilevanza e la delicatezza del tema – in un altro contesto. La modifica al Codice che prevedeva la proroga al 31 dicembre 2019 degli affidamenti in house dei concessionari autostradali – inizialmente approvata in Commissione e su cui ANCE ha evidenziato criticità – è stata anch’essa dichiarata improponibile in Aula.
Tra le norme approvate in Commissione e confermate dall’Aula si segnalano, in particolare, le seguenti:
-viene modificata la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all’art. 3 del DL 119/2018 prevedendo che il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, di cui al comma 1 dell’art.3 del DL 119/2018, può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021;
– ad integrazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al Dlgs 231/2002 viene previsto che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Tale presunzione non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI;
-viene riformulata, nell’ottica di una maggiore semplificazione, la disciplina delle agevolazioni per le imprese operanti nella zona economica speciale (ZES) di cui all’art. 5, c. 1, lett. a) del DL 91/2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Viene, inoltre, disposto che gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, c. 7 del D.P.R. 380/2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta ivi previsto, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità e in caso di ritardo si applica l’articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990;
-viene riscritta la disposizione del provvedimento che modifica la disciplina della custodia dei beni pignorati di cui all’art. 560 del cpc. In particolare, viene riconosciuto il diritto del debitore, a prescindere dalla sua posizione di creditore nei confronti delle P.A. come previsto dal decreto legge, e dei suoi familiari conviventi a continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare;
-viene prevista l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art.189, c.3 del Dlgs 152/2006. L’iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il suddetto decreto;
-viene modificato l’art. 7 del Dlgs 33/2016 di attuazione della direttiva 2014/61/UE in materia di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. In particolare, viene previsto che
qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’art. 21 del Dlgs 42/2004, l’avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell’ operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. Nel caso in cui siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, sempre ai fini dell’autorizzazione archeologica, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la sopraintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. Viene, inoltre, previsto che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete fino alla sede dell’abbonato, si considerano equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile. Sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione gli immobili tutelati in quanto beni culturali.
Vengono, inoltre, apportate modifiche all’art. 88 del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in tema di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico. In particolare, viene previsto che sia presentata una istanza unica nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi; il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili; l’autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Sopraintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.
Viene, infine disposto che l’autorizzazione per l’inizio dei lavori di cui all’art. 94 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) è rilasciata entro 40 giorni nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga;
-vengono introdotte misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali.
In particolare, viene disposta l’istituzione di un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell’economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali.
Viene modificatol’art.1, comma 866, della legge n.205/2017 per consentire – a regime – agli enti locali di avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
Gli enti locali vengono autorizzati a ripartire l’eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro – di cui all’art.4 del D.L. n.119/2018 – in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti.
Viene prorogato al 30 dicembre 2019, in luogo del 15 dicembre 2019, il termine ultimo originariamente previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge di bilancio 2019 per il rimborso delle anticipazioni di liquidità, finalizzate al pagamento di debiti, ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti del medesimo articolo.
Viene attribuito ai comuni interessati, a titolo di ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell’introduzione della TASI, un contributo complessivo di 110 milioni di euro per il 2019.
Viene abrogato il comma 845 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2019 che riguarda le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche finalizzate alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale realizzate con il contributo complessivo di 190 milioni di euro annui. La disposizione prevedeva che il monitoraggio fosse effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal Dlgs 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti Legge di bilancio 2019”.
Nel corso dell’esame in Aula è stato accolto dal Governo come raccomandazione, tra gli altri, unordine del giorno (n. G1.506 testo 2, primo firmatario Sen. Saccone –FI) che nel senso auspicato da ANCE impegna il Governo “a valutare la possibilità di creare un periodo transitorio di 12 mesi per le attestazioni (SOA) in corso di validità, cristallizzandone la scadenza fino all’adozione del futuro decreto sulla qualificazione”.
Il decreto legge che scade il 12 febbraio 2019 passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.