Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 gennaio u.s., n. 37, ha approvato, tra l’altro, in via definitiva un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tra le principali novità:
· si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
· si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
· si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
· si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
· si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
· si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
· si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
· si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 3,25 milioni di euro per la realizzazione degli interventi necessari in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare la Legge della Regione Basilicata n. 35 del 16/11/2018, recante “Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, in quanto una norma riguardante la gestione dei rifiuti invade la competenza riservata alla legislazione statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
e, di non impugnare, tra l’altro le seguenti:
Legge della Regione Veneto n. 39 del 14/11/2018, recante “Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
Legge della Regione Veneto n. 40 del 14/11/2018, recante “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”;
Legge della Regione Campania n. 39 del 20/11/2018, recante “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”.