E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (DDL 1018/S – Relatori Sen. Nunzia Catalfo del Gruppo parlamentare M5S e Sen. Tiziana Nisini del Gruppo parlamentare – Lega).
La Commissione Lavoro ha deliberato un ciclo di audizioni, preliminare all’esame, cui parteciperà anche l’ANCE.
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
Reddito di cittadinanza (artt. 1 – 13)
Prevista l’istituzione del Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione attraverso il sostegno economico e l’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.
Con apposite norme vengono disciplinati i requisiti (di cittadinanza, residenza e soggiorno; reddituali e patrimoniali) e la misura economica del beneficio.
Quanto agli obblighi, l’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti (sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l’inclusione sociale nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).
Vengono appositamente definite le cause di decadenza dal beneficio (in caso ad esempio di rifiuto di tre offerte di lavoro congrue), le sanzioni penali in materia nonché gli obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.
Vengono, altresì, introdotti alcuni incentivi con particolare riferimento ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; agli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all’assunzione dei suddetti beneficiari; ai beneficiari medesimi che avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.
In particolare, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). Tale esonero è riconosciuto:
-nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
–per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso;
–per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
E’ prevista una sanzione in caso di licenziamento ingiustificato, consistente alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste (dall’art. 116, c. 8, lett. a) della L. 388/2000) per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ossia il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
Quota 100 (art. 14)
Viene introdotta in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro i requisiti il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019, quelli che li maturano dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Opzione donna (art. 16)
Viene estesa la fruizione del pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), di cui all’art. 1, comma 9, della L. 243/2004. In particolare, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Ape sociale (art. 18)
Viene prorogato a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (art. 20)
Viene introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie (rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.
Viene, altresì, introdotta una facoltà di riscatto “agevolativa” dei corsi di studio universitari. In particolare, viene disposto che la facoltà di riscatto, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
Fondi di solidarietà bilaterali (art. 22)
Nelle more della riforma dei Fondi solidarietà bilaterali di settore, vieneintrodotta la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano i requisiti per la “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.
L’assegno è subordinato alla sussistenza di accordi collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all’assegno medesimo.
Spetta al Fondo di solidarietà provvedere, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili.
Viene, inoltre, previsto che, per le prestazioni – con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 – in favore dei lavoratori derivanti dagli accordi cosiddetti di isopensione – di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012 – ovvero derivanti dagli istituti di assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali – di cui all’art. 26, comma 9, lettera b), e all’art. 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 148/2015 – il datore di lavoro abbia l’obbligo di provvedere al pagamento della medesima prestazione al lavoratore fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
Viene, altresì, disposto:
-la revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell’età anagrafica per il trattamento di vecchiaia (Art. 15).
– il blocco, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2016, degli incrementi dell’età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti (Art. 17).
Il decreto legge scade il 29 marzo 2019.