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In Gazzetta Ufficiale il "codice della crisi d'impresa" D.Lgs. 14/2019

Archivio, Fiscalità e incentivi

In Gazzetta Ufficiale il “Codice della crisi d’impresa”- D.Lgs. 14/2019

20 Febbraio 2019
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 14 febbraio, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, relativo al “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della legge delega 155/2017, che riscrive la disciplina delle procedure concorsuali, in sostituzione dell’attuale legge fallimentare (legge 267/1942).
 
Non è stata, invece, data attuazione alla riforma della disciplina dei privilegi, pure contenuta nella legge delega, che sarà oggetto di uno specifico decreto legislativo, ad oggi non ancora preso in esame dal Governo.
 
Il D.Lgs. 14/2019 entrerà in vigore tra diciotto mesi, ad eccezione di alcune sue disposizioni, la cui efficacia è stata anticipata, come illustrato di seguito.
 
 
La disciplina
 
In estrema sintesi, il “codice della crisi d’impresa” contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:
 
–        tra i principi generali, come richiesto dall’ANCE, specifica attenzione è stata rivolta a quello relativo alla buona fede dei creditori, che devono osservare l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale (art.4);
 
–        nuova procedura obbligatoria d’allerta e di composizione assistita della crisi (artt.12-25).
Si tratta della possibilità di affrontare in via preventiva lo stato di insolvenza rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria, su segnalazione diretta del debitore o indiretta (organi di controllo societari o creditori pubblici qualificati – Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione);
 
–       revisione della disciplina del concordato preventivo, privilegiando quello in continuità aziendale e consentendo quello liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne (che consentano di aumentare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari – artt.44 e 84-120);
 
–       sostituzione della procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale (artt.121-277).
Vengono previsti, tra l’altro, maggiori poteri in capo al curatore, come l’accesso ai dati in possesso della pubblica amministrazione, al fine di consentire al curatore di avere un rapido e dettagliato resoconto del patrimonio del debitore;
 
–       modifiche alle regole sull’esdebitazione (estinzione completa del debito), con l’introduzione della particolare forma di esdebitazione di diritto. Si tratta di una procedura, applicabile una sola volta, riservata al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (artt.278-283);
 
–       normativa sull’insolvenza dei gruppi di imprese (unicità della procedura, con la possibilità che i piani concordatari di gruppo possano prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre imprese del gruppo – artt.284-292).
Il D.Lgs. contiene, altresì, una sezione in materia di “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, nonché disposizioni che mettono in relazione la crisi d’impresa con il settore dei contratti pubblici (ivi compresi gli appalti pubblici di lavori).
 
 
L’entrata in vigore
 
Il D.Lgs. entrerà in vigore, in linea generale, decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 15 agosto 2020), tranne alcune sue disposizioni, che avranno efficacia in via anticipata, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (il 15 marzo 2019). Si tratta, per quanto di interesse, dei seguenti aspetti:
 
–       “Responsabilità degli amministratori” (art.378) con un inasprimento della responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. In particolare, viene previsto espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell’ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare);
 
–       “Nomina degli organi di controllo” (art.379): vengono ridotte le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata.
 
In particolare, secondo le nuove regole, l’obbligo di nomina scatterà quando la società abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:
 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
 
Inoltre, le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo;
 
–       “Assetti organizzativi dell’impresa” (art.375): l’imprenditore si deve dotare di un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in vista della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.
 
 
L’azione dell’ANCE
 
In sede di esame parlamentare del Provvedimento, l’ANCE ha più volte ribadito la necessità che fossero adottati alcuni principi, ritenuti fondamentali per un risultato efficace della riforma e che, purtroppo, non hanno trovato accoglimento nell’articolato del D.Lgs., quali:
 
–       la necessità di specificare la definizione dello stato di crisi, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all’insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori.
 
Conseguentemente occorre definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguite solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, a fronte invece della completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui il dissesto dell’impresa sia stato causato da fattori economici oggettivi e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;
 
–       l’ulteriore approfondimento del principio di buona fede dei creditori, che devono essere tenuti, con il loro comportamento, alle regole di lealtà e correttezza, senza pregiudicare in modo ingiustificato la posizione del debitore.
 
Anche a seguito dell’intervento dell’ANCE in sede parlamentare, questo principio è stato dettagliato nella fase di approvazione definitiva del D.Lgs. prevedendo, nella condotta del creditore, l’obbligo di collaborazione con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale;
 
–       il coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell’ANCE per il settore delle costruzioni, nell’elaborazione degli indicatori della crisi nell’ambito delle procedure d’allerta.
 
Sotto tale profilo, come richiesto dall’ANCE, sono state riviste le modalità di calcolo degli indicatori di crisi, al fine di tener conto delle dimensioni dell’impresa dal punto di vista patrimoniale. In particolare, questi sono stati distinti in flussi di cassa e indebitamento finanziario netto, patrimonio netto e indebitamento finanziario netto, oneri finanziari e margine operativo lordo.
 
Resta fermo, in ogni caso, il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase di eventuale contestazione degli indici di crisi da parte dell’impresa;
 
–       il contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare altermine della procedura in proporzione all’attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
 
–        l’applicabilità delle nuove regole di gestione dell’insolvenza, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l’intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.
 
 
La revisione dei privilegi
 
Altro tema importante collegato con la crisi d’impresa, ma non affrontato nel D.Lgs., è la revisione della disciplina dei privilegi, che il Governo intende riordinare, principalmente con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, eliminando quelle non più attualirispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando l’ordine delle cause legittime di prelazione.
 
Occorre, in tal senso, porre attenzione alla rimodulazione dei privilegi erariali, mediante l’attenuazione della natura privilegiata per i crediti vantati dallo Stato e dagli enti locali (per imposte dirette, indirette, tra cui l’IVA, e per i tributi locali), nonché l’introduzione di una soglia predeterminata entro la quale tali crediti si considerano privilegiati.
 
Sempre in tal ambito, come ANCE si ritiene che, nello specifico decreto legislativo che riorganizzerà il sistema dei privilegi, occorra valutare l’opportunità di riformare il privilegio generale ad oggi riconosciuto per i crediti dell’impresa artigiana e delle società cooperative di produzione e lavoro, attualmente disciplinato dall’articolo 2751-bis, co.1, n.5, del codice civile.
 
In particolare, occorrerebbe rendere applicabile il privilegio alle cd. piccole e micro imprese, così come definite dalla Commissione europea già da lungo tempo, nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con decorrenza dal 1º gennaio 2005[1].
 
Tenuto conto del gran numero di imprese che fanno parte di questa categoria, già ampiamente riconosciuta come meritevole di tutela da parte dell’Unione europea, e, quindi, anche dell’ordinamento italiano, si ritiene che occorra valutare l’opportunità di estendere la disposizione che riconosce il privilegio generale anche ai crediti vantati dalle piccole e micro imprese.
 
Ciò consentirebbe di far rientrare nella norma agevolativa anche le imprese che effettuano attività complementari all’edilizia (impiantistica, finiture interne ed esterne e lavori similari) che, proprio a causa della particolare struttura produttiva e della tipologia delle commesse eseguite, non trovano adeguata tutela rispetto al soddisfacimento del credito, ove la committenza sia sottoposta a procedure concorsuali.
 

L’ANCE sta predisponendo un dossier riepilogativo sulle principali novità del “codice della crisi d’impresa”, che verrà messo a disposizione delle imprese associate.

 


[1]Al riguardo, si ricorda che, nella categoria delle PMI:
–       per piccola impresa si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
–       per microimpresa si intende quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

35107-Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14.pdfApri
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