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Sismabonus escluso in caso di asseverazione tardiva Risposta AdE 64-2019

Archivio, Fiscalità e incentivi

Sismabonus – Asseverazione tardiva – Risposta AdE n. 64/2019

20 Febbraio 2019
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Per usufruire del Sismabonus con detrazione pari al 70%, ovvero all’80%, occorre depositare, insieme al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l’asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente all’intervento, ed a quella raggiungibile a fine lavori.
In caso di deposito dell’asseverazione in un momento successivo alla denuncia di inizio lavori, l’agevolazione non viene riconosciuta.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta 19 febbraio 2019, n.64, ad un quesito formulato da un contribuente ed avente ad oggetto l’applicabilità del beneficio Sismabonus[1] per lavori comportanti la riduzione della classe di rischio sismico del fabbricato, nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’asseverazione[2].
Al riguardo, si ricorda che la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi relativi alla sicurezza antisismica, relativi ad abitazioni, ovvero ad immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, opera per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, nel limite massimo pari a 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura della detrazione differenziata a seconda dell’incisività dell’intervento (dal 50% fino all’85% in caso di interventi condominiali).
In particolare, l’Amministrazione finanziaria richiama le disposizioni di attuazione del beneficio[3], riguardanti sia le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, sia le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati, in base alle quali:
–        in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia[4], il progettista deve asseverare «la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato»[5](cfr. anche C.M. 7/E/2018);
–        l’asseverazione deve essere depositata contestualmente al titolo edilizio abilitativo dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire)[6].
Proprio tenuto conto di tale procedura, l’Agenzia delle Entrate esclude, nella fattispecie prospettata dall’istante, l’applicabilità del Sismabonus nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’asseverazione, in un momento successivo al deposito del titolo edilizio dei lavori presso il Comune.
Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati (privati ed imprese associate, ad esclusione dei “beni merce”), di porre la massima attenzione nell’effettuazione di tale adempimento, al fine di non perdere il beneficio.

[1]Di cui all’art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Cfr. anche ANCE “Sismabonus: No all’agevolazione senza asseverazione (Risposta AdE n.31/2018)” – ID n.33958 del 12 ottobre 2018.
[3] Art.3 del D.M. 28 febbraio 2017, n.58.
[4] Cfr. il D.P.R. 380/2001.
[5]Cfr.ANCE “Sismabonus ed Ecobonus: Nuova Circolare dell’AdE” – ID n.32453 del 2 maggio 2018.
[6] Al riguardo, la normativa di riferimento dispone che l’asseverazione deve essere “allegata” alla segnalazione di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, considera, ai medesimi fini, equivalente il permesso di costruire.

35118-Risposta 19 febbraio 2019 n.64.pdfApri
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