Si trasmette, per opportuna informativa, il documento “Linee guida per l’applicazione dell’allegato 2 al ccnl 18 luglio 2018”, siglato il 6 marzo scorso in sede di Commissione paritetica Enti bilaterali.
Di seguito alcune prime note di sintesi:
1) Premessa
In premessa, la conferma che la percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile. Viene ricordato anche che la Commissione paritetica, nell’ipotesi in cui le Casse Edili non possano assicurare il rispetto del ccnl, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovrà promuovere e supportare le Casse nel processo di aggregazione con quelle della stessa Regione.
2) Commissione paritetica Enti bilaterali
Alla luce di quanto sopra la Commissione
– invita le parti sociali territoriali e regionali ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il rispetto del parametro dello 0,75%;
– in particolare, sarà posta attenzione alle situazioni più critiche, quelle cioé che necessitano di un impegnativo processo di riorganizzazione. Si tratta, in sostanza, delle situazioni indicate nel Protocollo Enti Bilaterali (due esercizi consecutivi in perdita; criticità su sostenibilità finanziaria);
– entro il 30 giugno 2019, tali azioni e processi dovranno essere sottoposti alla stessa Commissione paritetica.
3) Applicazione aliquote contrattuali
Di particolare importanza la fissazione, entro la vigenza del ccnl, della piena applicazione delle aliquote contrattuali (30 settembre 2021).
4) Percorsi di unificazione delle Casse Edili
Qualora le Casse Edili non possano assolvere alla loro missione di servizio in favore di lavoratori e imprese in modo “compatibile con le aliquote di gestione contrattuale”, dovranno predisporre un percorso di unificazione o di aggregazione, in ambito regionale, con Casse Edili dei territori attigui, attivando la seguente procedura:
– preventivo accordo tra le parti sociali territoriali;
– accordo tra tutti i soggetti coinvolti.
In caso di mancata predisposizione di tale percorso, sarà applicato quanto previsto dal ccnl e cioè che “in caso di mancato raggiungimento dell’aggregazione e al fine di garantire le prestazioni a imprese e lavoratori, le parti concordano che tutti i servizi saranno erogati da altra Cassa, indicata dalla Commissione che, a tutti gli effetti, ne svolgerà i compiti ed erogherà le prestazioni attraverso uno sportello territoriale e alla quale saranno devolute le contribuzioni delle imprese iscritte alla Cassa insolvente”.
Sul punto, le linee guida rimarcano che, fermo restando l’obbligatorietà del raggiungimento dello 0,75% entro il 30 settembre 2021, nei casi di avviamento del percorso sopra richiamato, dovranno inviare alla Commissione paritetica il piano di aggregazione/fusione, per l’ottenimento della necessaria autorizzazione.
5) Contrasto al lavoro sommerso e al dumping contrattuale
Il documento riporta anche un invito delle parti sociali nazionali alle parti sociali territoriali diretto a
– intensificare i controlli sul funzionamento del MUT;
– ottimizzare le procedure di recupero crediti;
– valorizzare lo scambio dati con gli Enti unificati e con le istituzioni territoriali preposte al controllo delle attività edili.
Tali azioni consentiranno di promuovere il lavoro degli Enti bilaterali territoriali nell’azione di contrasto al lavoro sommerso, irregolare e al dumping contrattuale, così da tutelare imprese e lavoratori e incrementare l’afflusso di risorse verso il sistema degli Enti paritetici dell’edilizia.
6) “Gestione” e “Personale” Casse Edili calcolo aliquota 0,75%
È riportato, analiticamente, l’elenco comprendente le voci di costo, utili per il calcolo dell’aliquota dello 0,75% di cui al precedente punto 1.
7) Piano di rientro
Come anticipato, al 30 settembre 2021, l’aliquota dello 0,75% (spese gestione e personale della Cassa Edile) deve trovare piena applicazione.
Le parti hanno stabilito, peraltro, uno specifico percorso di avvicinamento per step intermedi da raggiungere entro settembre 2019 e settembre 2020, per poi andare a regime con la scadenza del ccnl in vigore.
Tale percorso deve essere attivato da una richiesta di temporanea deroga all’applicazione dello 0,75% delle parti sociali territoriali diretta alla Commissione paritetica, per la relativa valutazione.
La richiesta dovrà essere supportata da una relazione che indichi dettagliatamente il piano di raggiungimento dello 0,75%.
In sostanza, qualora ad esempio l’attuale “costo” per gestione e personale fosse pari all’1,75%, il differenziale dell’1% (1,75%-0,75%=1%) dovrà essere colmato
– per il 20%, entro il 30 settembre 2019;
– per un ulteriore 50%, entro il 30 settembre 2020;
– per l’ultima parte, pari al 30%, entro la data limite del 30 settembre 2021.
8) Riserve Casse edili
Si rimarca l’indicazione diretta alla possibilità di utilizzare le riserve delle Casse Edili, al fine di sostenere piani di ristrutturazione delle stesse.
Il documento riporta un invito alle parti sociali nazionali ad una riflessione sulle riserve in Cassa Edile, al fine di individuare modalità di spesa delle stesse.
In proposito, si ricorda che il ccnl ha stabilito che i costi ordinari di gestione non possono essere sostenuti dalle riserve delle Casse Edili né da interessi finanziari.
L’andamento dell’attività di riorganizzazione degli Enti paritetici territoriali sarà comunque oggetto di segnalazione periodica al Comitato delle Bilateralità.
9) Durc di congruità
In riferimento all’applicazione dell’aliquota dello 0,75% nelle aree ove è in essere la procedura di verifica della congruità per il rilascio del durc, le Casse Edili interessate potranno presentare, alla valutazione della Commissione paritetica, una relazione che evidenzi costi di gestione del sistema e incremento massa salari generato dalla verifica stessa.
Nell’evidenziare che il documento di indirizzo riepilogativo in tema di DOL sarà valutato nella prossima riunione della Commissione paritetica, si fa riserva di ulteriori indicazioni alla fine dei lavori della Commissione stessa.
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