CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018″ (DDL 1432/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea.
Il provvedimento contiene norme di diretta attuazione volte a superare procedure di infrazione UE e casi di precontenzioso e a garantire la piena attuazione di normative europee. Vengono previste, tra l’altro, modifiche al Dlgs 206/2007 di attuazione della Dir.2013/55/UE sulle qualifiche professionali; norme sull’ l’esercizio della professione di agente di affari in mediazione e disposizioni in materia ambientale (modifiche all’art.185 comma 1 del D.Lgs 152/2006, in materia di sfalci e potature).
Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (DDL 1637/C).
Le Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 10
Vengono attribuite specifiche funzioni di valutazione e di coordinamento per l’attuazione del Reddito di cittadinanza in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, il medesimo Dicastero istituisce, presso la direzione generale competente, un servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, responsabile delle funzioni di monitoraggio e valutazione. Al servizio sono altresì attribuiti compiti nell’ambito del coordinamento dei centri per l’impiego, la predisposizione di protocolli formativi e operativi, l’identificazione degli ambiti territoriali che presentino maggiori criticità e degli eventuali interventi di tutoraggio, su richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa con la regione interessata.
Emendamento 10.100 a firma delle Relatrici
Art. 12
Viene prevista l’adozione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro avente durata triennale che, tra l’altro, individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e disciplina il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l’impiego.
Emendamento 4.102 (nuova formulazione) delle Relatrici
Art. 13
Viene disposto che le Province possono prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc.
Emendamenti 13.11 e 13.12 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 20
Viene eliminato il limite di età (45 anni) per la presentazione della domanda di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo quindi successivi al 31 dicembre 1995.
Emendamento 20.15 a firma di Parlamentari
Art. 26-ter
Viene prevista la facoltà per le Regioni e le province autonome di prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, le prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’art. 1, c. 145, della L. 205/2017, a condizione che sia previamente acquisito lo specifico accordo tra azienda e parti sociali ai fini della proroga.
Emendamento 26-ter.1 a firma di Parlamentari
Il provvedimento nell’istituire il Reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari di tale misura. Contiene, altresì, disposizioni su: pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.q. “quota cento”), in via sperimentale per il triennio 2019-2021; proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale; una tipologia di “prepensionamento” a carico dei fondi di solidarietà bilaterali; il blocco, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2016, degli incrementi dell’età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci.
Il decreto legge, in scadenza il 29 marzo prossimo, passa ora all’esame dell’Aula.