L’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” (DDL 822-B/S, Presidente Relatore il Sen. Ettore Antonio Licheri del Gruppo M5S).
Tra le norme del testo come approvato si evidenziano, in particolare, le seguenti:
-viene modificato dell’art. 113-bis del DLgs 50/2016 (Codice Appalti) sui termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, prevedendo, in particolare, che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (per le osservazioni ANCE sul tema si veda la notizia di Interventi del 13 marzo 2019);
-viene modificato il DLgs 206/2007 di attuazione della Dir.2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, prevedendo, in particolare, in merito alla definizione di “legalmente stabilito”, che un cittadino dell’UE è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non e oggetto di alcun divieto, neppure, temporaneo, all’esercizio di tale professione. E’ possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o come lavoratore dipendente.
Viene, inoltre, modificata la norma sulla verifica dell’esperienza professionale, prevedendo che le conoscenze, abilità e competenze possano essere convalidate dall’organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l’esperienza professionale e non per forza del Paese di provenienza;
-viene modificata la norma di cui all’art.5 della L.39/1989 sulla professione di mediatore, prevedendo il divieto di essere al contempo mediatore e parte (in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell’attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni). L’incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più estesa all’attività comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente.
-viene modificato l’art.185 comma 1 del D.Lgs 152/2006, in materia di smaltimento di sfalci e potature, escludendo dalla nozione di rifiuto ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, tra l’altro, gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia datale biomassa, anche al di fuori dal luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana;
-vengono previste norme di modifica del D.Lgs 45/2014 (di attuazione della dir. 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) relative alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi.
-vengono abrogate le disposizioni sull’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi di cui all’art.1, commi 149,150 e 151 della L.208/2015.